Previdenza

Doppia contribuzione solo se il socio amministratore svolge attività esecutiva nell’azienda

di M.Pri.

Affinché l'amministratore unico di una società sia tenuto a iscriversi alla gestione previdenziale Inps dei commercianti, è necessario che lo stesso svolga attività materiale ed esecutiva nell'impresa. In caso contrario, se riceve un compenso come amministratore deve iscriversi solo alla gestione separata Inps.

Con l'ordinanza 21295/2019, la Cassazione ha confermato i primi due gradi di giudizio in cui è stata data ragione a una persona che si è opposta alle richieste dell'istituto nazionale di previdenza di doppia iscrizione contributiva commercianti-gestione separata. Nel decidere il contenzioso, la Suprema corte ricostruisce l'evoluzione della normativa e della giurisprudenza per quanto riguarda il principio dell'attività prevalente e quello della doppia iscrizione. Del resto in primo grado il giudice che ha respinto le richieste dell’Inps ha ritenuto non applicabile la doppia iscrizione, mentre in secondo grado, pur ammettendo la doppia iscrizione, la Corte d’appello ha deciso che non vi erano i requisiti.

Con la sentenza 3240/2010 le Sezioni unite avevano ritenuto che, a fronte di compresenza di attività operativa e posizione di amministrazione da parte di un socio amministratore di Srl, si dovesse applicare l'obbligo di iscrizione in una sola gestione previdenziale, relativa all'attività prevalente come identificata dall'Inps.

Successivamente, però, l'articolo 12, comma 11, del decreto legge 78/2010, con norma di interpretazione ha stabilito che in tale situazione non si applica l'unicità dell'iscrizione. In sostanza, a fronte di un'attività di lavoro autonomo che richiede l'iscrizione alla gestione separata, può coesistere l'iscrizione a un'altra gestione.

L'evoluzione della normativa è stata recepita dalle Sezioni unite con la sentenza 17076/2011: «In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata… non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'articolo 1, comma 208, legge 662 del 1996».

Nel caso specifico, però, secondo la Cassazione l'Inps non ha validamente confutato la verifica svolta dalla Corte d'appello, secondo cui la persona svolgeva solo attività di amministratore, senza partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda, affidata a dipendenti in via esclusiva.

Peraltro, ricorda la Suprema corte, spetta al giudice di merito constatare se ci siano i requisiti per una doppia iscrizione previdenziale e per verificare se ci sono collaborazione e ingerenza abituale dell'amministratore nell'ambito produttivo della società, si devono tener presenti elementi quali «la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni».

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