Contrattazione

Contratto a termine, richieste causali e stop and go anche per stipula in deroga assistita

di Antonella Iacopini

È possibile stipulare presso gli uffici territoriali dell'Ispettorato del lavoro un nuovo contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Dlgs 81/2015, qualora quest'ultimo non indichi le causali di cui al comma 1 del citato articolo 19 o non sia rispettoso del termine dilatorio di cui al comma 2 dell'articolo 21?

Questo il caso posto all'attenzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro da una propria sede periferica, rispetto al quale la direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso è intervenuta, con nota 8120 del 17 settembre 2019, per confermare che il contratto a termine stipulato in deroga assistita presso le sedi territoriali dell'Ispettorato deve necessariamente contenere le causali e rispettare lo "stop and go". Il parere fornito tiene, naturalmente, conto dei chiarimenti e delle precisazioni già forniti con circolari del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 13/2008 e 17/2018 e con nota dell'Ispettorato del 7 febbraio 2019, numero 1214.

Il comma 3 dell'articolo 19 prevede che la stipula fra gli stessi soggetti di un ulteriore contratto a tempo determinato, in deroga al limite legale massimo dei 24 mesi o quello più lungo previsto dal Ccnl, è possibile solo presso l'Ispettorato del lavoro competente per territorio (cosiddetta deroga assistita). A tal proposito, come già chiarito dalla circolare 17/2018 del ministero del Lavoro, ricorda che il contratto stipulato ai sensi del comma 3 non rappresenta una proroga di un contratto precedente ma un vero e proprio nuovo contratto, la cui durata massima è fissata in 12 mesi. Ne consegue che, essendo in presenza di un rinnovo, è necessaria l'indicazione delle causali.

La nota 8120/2019, infatti, nel richiamare il contenuto delle circolari 13/2008 e 17/2018, riafferma come l'intervento dell'Ispettorato del lavoro non comporti effetti "certificativi" in ordine alla effettiva sussistenza della causale, limitandosi alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto e alla genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso, tuttavia non appare ammissibile il ricorso alla procedura laddove la causale manchi del tutto in contrasto con quanto disposto da norme imperative.

La nota richiama, poi, anche al rispetto della disciplina dello "stop and go", previsto dal comma 2 dell'articolo 21, secondo cui, prima del rinnovo di un contratto a termine occorre una soluzione di continuità, rispettando un'interruzione di 10 o 20 giorni, a seconda che il primo contratto abbia avuto una durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi, pena la conversione in contratto a tempo indeterminato. In altre parole, l'Ispettorato sostiene che anche nell'ipotesi dell'ulteriore contratto stipulato in "deroga assistita" ai sensi del comma 3 dell'articolo 19, debba essere osservato tale intervallo, dal momento che, come detto, non si è in presenza di una proroga ma di un nuovo contratto.

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