Il contratto di espansione taglia costi e assegno rispetto all’isopensione
Lo scivolo previdenziale previsto nel nuovo contratto di espansione risulta sensibilmente meno costoso dell’isopensione per il datore di lavoro, mentre per i dipendenti quest’ultima garantisce un assegno previdenziale più elevato.
Con lo strumento introdotto dall’articolo 26-quater del Dl 34/2019, i datori di lavoro possono accompagnare i dipendenti alla pensione di vecchiaia o anticipata chiudendo il rapporto con un accordo di non opposizione preventivo al licenziamento e con possibilità per i lavoratori di percepire la Naspi e la relativa contribuzione.
La durata massima dello scivolo è di 5 anni, consentendo dunque l’accesso ai soggetti con una età non superiore a 62 anni e 6 mesi al dicembre 2020 se indirizzato verso la pensione di vecchiaia (che nel 2025 richiederà 67 anni e 6 mesi di età).
Per questa platea il datore di lavoro versa solo una indennità pari alla pensione maturata al momento della fine del rapporto, a integrazione della prestazione di disoccupazione (dovrà essere chiarito se l’indennità va versata in unica soluzione o anche a rate e, in quest’ultimo caso, se sarà richiesta una garanzia come la polizza fideiussoria prevista dall’articolo 4 della legge 92/2012).
Qualora nei 5 anni di scivolo il dipendente raggiunga prima i requisiti della pensione anticipata ordinaria (lo scivolo non può puntare verso altre pensioni anticipate, come quota 100), il datore di lavoro dovrà indirizzare l’esodo verso tale traguardo pensionistico, con incremento del costo. Infatti, oltre alla indennità pari alla pensione maturata al momento della risoluzione del rapporto, l’impresa deve versare anche la contribuzione correlata (presumibilmente calcolata sulla media dell’imponibile previdenziale dell’ultimo quadriennio), ma con un sostanziale sconto: il periodo coperto dalla contribuzione figurativa da Naspi non deve essere integrato da ulteriore contribuzione, garantendo un risparmio massimo (per uno scivolo quinquennale) di 2 anni su 5 di contributi.
Invece l’isopensione, che attualmente può essere attivata con una durata massima di 7 anni, inibisce la percezione contemporanea della Naspi, garantendo inoltre una dote contributiva piena a vantaggio del dipendente, finanziata dal datore di lavoro con conseguente aumento considerevole della spesa complessiva a carico delle aziende esodanti. Sia per la pensione anticipata che quella di vecchiaia, l’isopensione comporta quindi la contribuzione piena, a differenza del contratto di espansione.
Dagli esempi pubblicati a fianco si può evincere come lo scivolo del contratto di espansione indirizzato alla pensione di vecchiaia comporti per le aziende un risparmio notevole rispetto all’isopensione, fino al 38%, mentre il risparmio sullo scivolo verso l’anticipata è meno contenuto (perché comunque tre anni di contributi vanno versati).
Al contempo, va rilevato come la pensione di vecchiaia che si raggiunge con il contratto di espansione è di importo più basso rispetto a quella dell’isopensione: nell’esempio la differenza è di 272 euro lordi mensili. Per la pensione anticipata la differenza è di 62 euro.
È prevista una clausola di garanzia secondo cui il pensionamento avverrà con i requisiti vigenti al momento dell’accordo, fornendo così una tutela che evita che si riproponga il fenomeno degli esodati.
Per l’operatività dello scivolo si attende la pubblicazione di una circolare Inps.