Termine di prescrizione breve per i crediti della Pa iscritti a ruolo
Il termine prescrizionale ordinario decennale, previsto dall'articolo 2946 del codice civile, non trova applicazione per i crediti erariali della pubblica amministrazione iscritti a ruolo, con la conseguenza che, per gli atti amministrativi, la prescrizione è di 5 anni.
Questo il chiarimento fornito dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con nota protocollo 4 settembre 2019, numero 7722, in risposta a un quesito posto da un proprio ufficio territoriale.
L'Inl richiama l'orientamento della Corte di cassazione a sezioni unite, la quale, con sentenza 23397 del 17 novembre 2016, si era espressa sulla possibilità, prevista dall'articolo 2953 del codice civile, di convertire il termine di prescrizione breve quinquennale in quello ordinario decennale per le «fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative».
Nel caso oggetto di valutazione della Cassazione, un commerciante aveva ricevuto, con un ritardo di oltre 5 anni ovvero oltre il termine prescrizionale breve, l'intimazione al pagamento di una cartella esattoriale per alcune annualità di contributi previdenziali personali dovuti all'Inps. Il contribuente si era opposto alla cartella, ma oltre il termine perentorio di 40 giorni previsto per l'impugnazione.
La sentenza ha sancito che la decorrenza del termine perentorio, pari a 40 giorni, per opporsi alla cartella di pagamento determina, come unico effetto, l'irretrattabilità del credito ma non anche la conversione del termine da prescrizione breve quinquennale a prescrizione lunga decennale.
Si tratta di principi che valgono non soltanto per i contributi Inps, ai quali era riferito il procedimento esaminato, ma si estendono a tutte le entrate dello Stato, tributarie e non, e degli enti locali, incluse le sanzioni amministrative.
La Suprema corte ha stabilito che la conversione della prescrizione da breve a ordinaria è legittima soltanto per effetto di sentenza passata in giudicato, oppure di decreto ingiuntivo che abbia acquisito efficacia di giudicato formale e sostanziale o, ancora, di decreto o sentenza penale di condanna divenuti definitivi. Infatti la cartella di pagamento, pur avendo le caratteristiche di un atto esecutivo, rimane un atto amministrativo e come tale inidonea ad acquisire efficacia di giudicato.