Riscatto laurea light, accesso incerto se il contributivo è una scelta
Sul riscatto laurea agevolato anche all’indomani delle nuove istruzioni Inps restano alcuni vuoti interpretativi. Il principale riguarda l’accesso a questo nuovo istituti per i lavoratori che optano per il ricalcolo contributivo della pensione e hanno studiato anche prima del 1995. Nel dettaglio, il decreto legge 4/2019, all’articolo 20, ha introdotto due nuovi tipi di riscatti: uno è un istituto sperimentale, attivo fino al 2021 che consente di coprire periodi di “vuoto contributivo”, accessibile solo per nuovi iscritti, e l’altro è il più noto riscatto di laurea agevolato, forma stabile di riscatto con onere scontato a forfait. Entrambi gli istituti, dall’entrata in vigore della norma, hanno evidenziato delle criticità operative che non sono state risolte dalla prima, tempestiva, circolare Inps n. 36, diffusa lo scorso 5 marzo.
Il riscatto laurea agevolato è stato sottoposto a una sostanziale modifica in sede di legge di conversione (la n. 26) che ha modificato la platea di coloro che possono richiederlo a partire dal 30 marzo. Ora il riscatto ‘light', richiedibile per i periodi di studio in corso di laurea di qualsiasi ordinamento e per dottorati di ricerca può essere attivato senza alcun limite anagrafico, essendo stato superato il requisito di età in origine a 45 anni.
Quello che tuttavia resta da chiarire è l’esatto perimetro dell’unico requisito residuo dopo la conversione ovvero l’opzione verso il sistema contributivo. Il riscatto forfettario (ogni anno di riscatto prevede nel 2019 un onere fermo a 5.240 euro integralmente deducibili dall’imponibile fiscale del richiedente) può essere invocato volontariamente dall’assicurato a seconda di quando si collochi il periodo di studi, essendo opzionabile solo per i periodi da valutare con il sistema contributivo. La circolare 106 apparsa lo scorso 25 luglio non ha sciolto l’unico dubbio rimasto che interessa la maggior parte dei lavoratori. Il metodo contributivo, a norma della legge Dini, decorre dal 1° gennaio 1996 per chiunque non abbia 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995; dunque, dal combinato disposto delle due norme il riscatto agevolato può essere utilizzato solo da chi abbia studiato dopo il 31 dicembre 1995 almeno una parte della durata legale del proprio corso di laurea, ma ci sarebbe in realtà anche un’altra strada. In base alla lettera della norma, un soggetto con meno di 18 anni di contributi al 1995, potrebbe esercitare l’opzione per il metodo contributivo (articolo 1 comma 23 della legge 335/1995) e applicare alla sua intera posizione il metodo contributivo. Questa opzione renderebbe a questo punto sdoganato il riscatto agevolato anche per gli anni di laurea in corso precedenti al 1996 per coloro che hanno almeno un contributo prima di tale anno, in quanto la norma non pone alcun esplicito argine cronologico (post ’95), ma aggancia la fattibilità della opzione agevolata di riscatto al solo metodo di calcolo applicato.
Va poi precisato come l’opzione per il metodo contributivo può in alcuni casi essere un elemento non penalizzante sul bilancio complessivo del metodo di calcolo: ad esempio per soggetti con pensioni superiori a 100mila euro lordi nel sistema misto, il passaggio al metodo contributivo, oltre alla modifica del calcolo dell’assegno, comporterà anche la non applicazione del taglio per le pensioni d’oro previsto dal 2019 al 2023 dalla legge n. 145/2018.
In altri casi, ad esempio nella “opzione donna”, il ricalcolo contributivo dell’assegno comporta, anche a fronte di possibili penalizzazioni, un forte anticipo nell’ingresso a pensione: per le lavoratrici dipendenti l’accesso è garantito 12 mesi dopo il compimento del requisito di 58 anni di età e 35 di contributi, maturabile entro il 31 dicembre 2018. Il dubbio operativo sull’accesso al riscatto agevolato da parte dei cd. optanti per il metodo contributivo non è stato in alcun modo accennato o chiarito da Inps, nonostante il nuovo paragrafo della circolare n. 3.1, che si proponeva di fornire alcune fondamentali precisazioni derivate anche dall’esperienza concreta dei quesiti pervenuti all’Istituto nei mesi successivi all’apparizione della circolare 36. La circolare 106, oltre a chiarire la fattibilità della formula agevolata anche solo limitatamente ai periodi post 1995 per chi abbia studiato a cavallo dell’anno spartiacque della riforma Dini, si limita a ribadire che il riscatto agevolato costituisce un onere fiscalmente deducibile e non detraibile al 50%, a differenza del riscatto per “pace contributiva”.