Adempimenti

Lavorazioni pericolose: le istruzioni per autocertificare l’esonero

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di Pietro Gremigni

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille potranno autocertificare l'esonero parziale dall'obbligo di assumere i disabili entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale del 10 marzo 2016 non ancora pubblicato. L'esonero non potrà riguardare i datori di lavoro situati nella fascia occupazionale da 15 a 35 dipendenti.
Così si è espresso il ministero del Lavoro nella nota del 15 aprile 2016 ,con cui ha anticipato i contenuti del decreto, che stabilisce le modalità di autocertificazione e di pagamento del contributivo esonerativo per i predetti datori di lavoro tenuto ad occupare soggetti disabili.
Il decreto non è ancora in vigore, in attesa dell'autorizzazione della Corte dei conti.
Alla luce delle istruzioni ministeriali vediamo di chiarire quali sono gli aspetti principali, soprattutto di immediata operatività in vista della scadenza del 15 maggio 2016 per la presentazione del prospetto informativo dei disabili.


Termini per autocertificare – A regime l'autocertificazione andrà presentata al servizio della provincia in cui il datore di lavoro ha la sede legale entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di occupare il disabile.
Per coloro che si sono già avvalsi della facoltà di esonero, i 60 giorni scadranno dal giorno dell'entrata in vigore del decreto.
In attesa che venga istituito il servizio telematico del collocamento mirato, il datore di lavoro interessato dovrà indicare, nella fase di compilazione del prospetto informativo disabili, la data da cui ha inteso avvalersi dell'esonero.
La data dovrà essere compresa tra il 24 settembre 2015 e il 31 dicembre 2015.
Ecco le situazioni prospettate dal ministero del Lavoro:
1) se l'obbligo di assumere il disabile era già insorto alla data del 24 settembre 2015, il termine entro cui avvalersi dell'esonero è scaduto il 23 novembre 2015;
2) se l'obbligo di assumere il disabile è insorto dopo il 24 settembre 2015, i 60 giorni sono scaduti dal giorno di insorgenza della scopertura.
In quest'ultimo caso, se il termine di 60 giorni cade nel 2016 (ad esempio, obbligo insorto l'11 dicembre 2015 – la data entro cui avvalersi dell'esonero è il 9 febbraio 2016), nella sezione del prospetto, al campo data autocertificazione, si dovrà indicare la data del 31 dicembre 2015, indicando nel campo note, la data effettiva di scadenza.


Nuova autocertificazione – Una volta entrato in vigore il decreto, e presentata la prima autocertificazione, in caso di variazioni successive della quota di esonero il datore di lavoro dovrà ripresentarne un'altra entro 60 giorni da quando si è verificata la variazione.


Contributo esonerativo – Il versamento del contributo esonerativo, pari a 30,64 euro per ogni lavoratore e per ogni giorno di esonero, dovrà essere effettuato nei 5 giorni che precedono la presentazione dell'autocertificazione e coprirà il periodo da cui è sorto l'esonero fino al termine del trimestre in cui è stata presentata l'autocertificazione. In sede di prima applicazione l'importo del contributo dovrà coprire l'intero periodo a partire da quando ci si è avvalsi dell'esonero (non antecedente al 24 settembre 2015) fino al termine del trimestre in cui si presenta l'autocertificazione.
A regime il contributo esonerativo coprirà il trimestre di riferimento, sarà pari a 2.022,34 euro e dovrà essere versato entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre precedente.


Compatibilità con altri esoneri – L’esonero autocertificato per i lavoratori impegnati in lavori con tassi Inail superiori al 60 per mille è compatibile con l'esonero parziale previsto dalla normativa del 2000 oggetto di autorizzazione, entro il limite massimo del 60% della quota di riserva, e a condizione che non riguardi gli stessi lavoratori.

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