Adempimenti

L’Inps illustra il «nuovo» regime forfetario per artigiani e commercianti

di Enrico Brandi

L'adesione al regime fiscale forfetario cosiddetto dei contribuenti minimi comporta, per artigiani e commercianti, l'obbligo di pagare i contributi Inps ridotti del 35% compreso quello dovuto sul minimale.
L'Inps, con la circolare 35/2016, ha chiarito le novità in materia, introdotte dalla legge di stabilità 208/2015 che ha in parte modificato i criteri avviati dalla legge 190/2014 in relazione al regime forfetario che permette ai titolari di attività economiche al di sotto di una certa soglia di reddito di fruire di un'imposta sostitutiva al posto del versamento delle diverse imposte dovute.


Destinatari – Si tratta delle persone fisiche esercenti attività d'impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, che nell'anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi variabili a seconda dell'attività esercitata e, dall'altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate nell'articolo 1, comma 54, della legge 190/2014.


Contributi dovuti – Ai fini della determinazione dei contributi da versare alle gestioni autonome dell'Inps, le precisazioni della circolare sono le seguenti:
- la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%;
- la base imponibile è costituita dal reddito forfetario individuato ai fini fiscali, reddito pari all'ammontare dei ricavi o compensi moltiplicato per un coefficiente di redditività variabile in base all'attività svolta.
Ciò significa che l'ammontare dei contributi dovuti, in caso di redditi non superiori al minimale, sarà pari all'aliquota corrente applicata al minimale (15.548 euro per quest'anno) e il risultato dovrà essere ridotto del 35%.
Resta fermo il contributo di maternità, pari a 7,44 euro annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa.


Accredito dei contributi – Ai fini dell'accredito di un'annualità di anzianità contributiva per il diritto alla pensione, qualora l'importo complessivamente versato risulti inferiore all'importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.
In definitiva, ai fini dell'accredito di 12 mesi di contribuzione dovrà essere versata una somma pari all'importo del contributo dovuto sul minimale.


Familiari coadiutori – Per i familiari coadiuvanti la base imponibile su cui il titolare dovrà calcolare la contribuzione dovuta è data dalla quota di reddito determinato forfetariamente e attribuito al collaboratore medesimo sino a un massimo del 49%, oltre a tutti gli altri redditi d'impresa che il collaboratore abbia eventualmente percepito nel periodo d'imposta.


Esclusioni di benefici – L'opzione per il regime forfetario comporta l'impossibilità di fruire dei seguenti due benefici contributivi:
- il dimezzamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni autonome che siano ultra sessantacinquenni;
- la riduzione contributiva del 3% per i titolari con età inferiore a 21 anni.


Adempimenti – Le modalità per accedere o togliersi dal regime speciale a cui consegue l'applicazione o la disapplicazione del regime previdenziale sono le stesse vigenti nel 2015 e precisamente:
1) accesso: occorre presentare all'Inps apposita domanda entro il 28 febbraio di ogni anno, in mancanza della quale occorre attendere l'anno successivo.
Per le attività iniziate nell'anno, invece, la richiesta va presentata con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale;
2) uscita dal regime: l'uscita dal regime agevolato si può verificare nei casi seguenti:
- per il venir meno dei requisiti che hanno consentito l'applicazione del beneficio;
- per scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
- a seguito di comunicazione all'Istituto da parte dell'Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

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