Rapporti di lavoro

I dati sul coniuge e sui familiari a carico nella Cu 2016

di Cristian Callegaro

Da quest'anno nella Certificazione unica (Cu 2016, riferita ai redditi corrisposti nel 2015) è richiesto l'inserimento del codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico.
Tale prescrizione è contenuta nelle istruzioni dell'Agenzia delle entrate per la compilazione della Certificazione Unica 2016.
La sezione interessata è quella riferita ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico”, da compilare esclusivamente nell'ipotesi di erogazione di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati. Riguardo la Certificazione Unica 2016, in questa sezione devono essere indicati i dati relativi ai familiari che nell'anno 2015 sono stati fiscalmente a carico del sostituito ai fini della corretta verifica dell'attribuzione delle detrazioni.
Nei righi da 1 a 10 dovrà essere indicato il grado di parentela, il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, il figlio di età inferiore ai 3 anni (occorre in particolare indicare il numero dei mesi per i quali il figlio ha avuto un'età inferiore ai tre anni), la percentuale di detrazione spettante e la percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose.
In particolare, la relazione di parentela potrà essere individuata barrando una delle seguenti caselle:
“C”: coniuge
“F1”: primo figlio
“F”: figli successivi al primo
“A”: altro familiare
“D”: figlio con disabilità
Nel caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno, si dovrà indicare come percentuale di detrazione spettante la sigla “C”. Nell'ipotesi in cui la detrazione non spetti per l'intero anno, occorrerà compilare per lo stesso figlio due righi distinti, esponendo sia la detrazione spettante come figlio sia la detrazione come coniuge.
Nell'ipotesi di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorre indicare se si è usufruito della detrazione del cento per cento per figli a carico.
L'Agenzia delle entrate precisa che, qualora i righi della sezione non fossero sufficienti per indicare tutti i familiari a carico, dovrà essere compilato un modulo aggiuntivo.
La novità di quest'anno, come anticipato, è rappresentata dalla richiesta di indicazione del codice fiscale del coniuge anche se non a carico.
Al riguardo, le istruzioni per la compilazione del modello CU2016 prevedono che “da quest'anno è richiesta l'indicazione del codice fiscale del coniuge, anche se non a carico”.
Dal tenore letterale, sembra quindi che l'indicazione di tale dato rappresenti un vero e proprio obbligo.
In tal senso, considerate le molteplici difficoltà finalizzate al reperimento di tale dato da parte dei sostituti d'imposta, anche i Consulenti del Lavoro, attraverso comunicato stampa del 25 gennaio 2016, hanno chiesto al Ministro delle Finanze di posticipare alla “CU 2017” l'obbligo di indicare il codice fiscale del coniuge anche se non a carico.
C'è da osservare che la stessa Agenzia delle Entrate sembra abbia “aperto” ad una sorta di rinvio dell'obbligo, consentendone una indicazione facoltativa per la CU 2016: attraverso il comunicato stampa del 15 gennaio 2016, infatti, l'Agenzia precisa che “per permettere all'Agenzia di predisporre le informazioni del 730 in modo più accurato, i sostituti potranno (e non “dovranno”, n.d.r.) inserire nelle Cu il codice fiscale del coniuge comunicato dai propri dipendenti anche se non fiscalmente a carico”.
Premesso ciò, si ritiene che l'Agenzia delle Entrate debba precisare ufficialmente ed in via definitiva la non obbligatorietà di tale dato per le certificazioni 2016 riferiti al periodo d'imposta 2015.
In caso contrario, l'applicazione rigorosa di quanto previsto dalle istruzioni ministeriali potrebbe condurre all'applicazione delle relative sanzioni, laddove il dato richiesto venga omesso od erroneamente riportato.

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