Rapporti di lavoro

In vigore da oggi i nuovi criteri per l’approvazione dei programmi di Cigs

di Massimo Braghin

In vigore da oggi i criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria previsti dal Dlgs 148/2015 a seguito della pubblicazione del decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali numero 94033 del 13 gennaio 2016. L'approvazione è stata effettuata in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del Dlgs 148/2015 in materia di Cigs e riguarda i criteri dei programmi presentati dalle imprese richiedenti l'intervento di integrazione straordinario per riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratto di solidarietà, appalti nei servizi di mensa e di pulizia, i criteri adottati per le imprese artigiane, i partiti politici e movimenti politici e il cumulo dei benefici nel caso di interventi di Cigo e Cigs.


Riorganizzazione aziendale
Con riferimento alle richieste di intervento Cigs per riorganizzazione aziendale in base all’articolo 21, comma 2 del Dlgs 148/2015, l'impresa richiedente dovrà presentare un programma:
• che fronteggi le inefficienze gestionali, commerciali o produttive, anche per quanto attiene alla ridefinizione dell'assetto societario e del capitale sociale o ricomposizione dell'assetto dell'impresa e della sua articolazione produttiva, con un programma dettagliato degli investimenti relativi alle unità produttive interessate (impianti fissi ed attrezzature il cui valore medio annuale dovrà essere superiore al valore medio annuo degli investimenti delle stessa tipologia operati nel biennio precedente) oltre che formazione e riqualificazione professionale del personale;
• per quanto riguarda le sospensioni, tenga conto del loro collegamento al processo di riorganizzazione da realizzare (dal 24 settembre 2015 autorizzabili solo nel limite dell'80% delle ore lavorabili per unità produttiva);
•recupero occupazionale dei lavoratori sospesi: nella misura massima del 70% (compreso il riassorbimento degli stessi in altre unità produttive della stessa azienda o altre imprese, indicando le modalità di copertura finanziarie degli investimenti programmati.

Tutte le suddette condizioni dovranno essere soddisfatte al fine dell'approvazione del programma, mentre per quanto riguarda il valore degli investimenti, i piani di riorganizzazione verranno esaminati anche per gli interventi già attuati dell'impresa richiedente.


Crisi aziendale
Sulla crisi aziendale (articolo 21, comma 3, del Dlgs 148/2015), i criteri per l'approvazione dei programmi di crisi aziendale saranno i seguenti:
• fotografia del biennio precedente con tanto di relazione tecnica motivante la situazione di crisi, sugli indicatori economici-finanziari derivanti dal bilancio (fatturato, risultato operativo e d'impresa, indebitamento) che dovranno avere un andamento negativo/involutivo;
• sempre per il biennio precedente la richiesta di intervento Cigs, ridimensionamento/stabilità dell'organico aziendale (no nuove assunzioni anche se agevolate, a meno che non siano motivate e compatibili con la Cigs);
• presentazione di un piano di risanamento in cui: definire gli interventi programmati per fronteggiare squilibri produttivi, finanziari o gestionali, dettagliati per unità produttiva aziendale e/o settore di attività. Il tutto dovrà essere finalizzato a garantire la continuazione dell'attività e la conservazione della base occupazionale.

Naturalmente anche in caso di richiesta di intervento per Cigs dovuto a crisi aziendale, tutti i criteri dovranno essere rispettati. Nel caso di richiesta CIGS per crisi aziendale dovuto ad evento improvviso ed imprevisto va dimostrato l'imprevedibilità e la rapidità, oltre che il carattere autonomo, dell'evento che ha messo l'impresa in crisi.

Sono esclusi i programmi di intervento Cigs per crisi aziendale presentati da imprese che abbiano iniziato l'attività produttiva nel biennio precedente la richiesta oppure non abbiano affatto avviato l'attività produttiva, o, in alternativa, che abbiano effettuato trasformazioni societarie nel biennio precedente, salvo che tali trasformazioni riguardino aziende con assetti proprietari coincidenti, al fine di contenere i costi aziendali e salvaguardare l'occupazione.


Contratto di solidarietà
Nel contratto di solidarietà (articolo 21, comma 5 del Dlgs 148/2015) l'esubero del personale va sempre quantificato e motivato nel contratto stesso ed eventuali deroghe dovute a soddisfare esigenze temporanee di maggior lavoro dovranno anch'esse essere previste dal contratto stesso, comunicando qualsiasi variazione d'orario al ministero del Lavoro e all'Inps, a meno che non si tratti di una maggiore riduzione dell'orario rispetto a quello concordato, per cui è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà.

Non è ammesso il ricorso allo straordinario e nel caso di trattamento straordinario di integrazione salariale (con stipula di un contratto di solidarietà per gestire gli esuberi del personale) sarà possibile attivare la procedura di licenziamento collettivo con la non opposizione dei lavoratori.


Appalti servizi di mensa e di pulizia
In questo caso i criteri adottati per l'intervento Cigs, che non dovrà avere una durata superiore a quello del contratto di appalto, riguardano:
• attività di mensa: contrazione attività legata alla contrazione dell'attività della ditta committente per ricorso alla Cigo o attuazione programmi di crisi o riorganizzazione aziendale o contratti di solidarietà;
• attività di servizi di pulizia: contrazione attività legata alla contrazione dell'attività della ditta committente a seguito attuazione programmi di crisi o riorganizzazione aziendale o contratti di solidarietà;
• è la contrazione dell'attività di cui sopra a produrre la sospensione o l'effettuazione dell'orario ridotto;
• comprovata difficoltà della ditta committente già oggetto di provvedimenti di integrazione salariale.


Imprese artigiane
Per le aziende artigiane che sospendono i propri lavoratori dipendenti per via di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita su di loro l'influsso gestionale prevalente (articolo 20, comma 5, del Dlgs 148/2015) i criteri per la concessione della Cigs riguardano:
• connessione diretta tra contrazione dell'attività dell'impresa artigiana e sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita su di essa l'influsso gestionale prevalente a seguito di ricorso a trattamenti Cigs o Cigo oppure fondi di solidarietà e Fondo di integrazione salariale;
• gli interventi Cigs a favore dei dipendenti delle imprese artigiane devono essere limitati allo stesso periodo in cui vi è un intervento di integrazione salariale per l'impresa influente dal punto di vista gestionale.


Partiti e movimenti politici
I lavoratori di partiti e movimenti politici possono beneficiare del trattamento Cigs per riorganizzazione aziendale se:
• viene presentato un programma, corredato da specifica relazione comprovante le condizioni che portano a richiedere l'intervento straordinario, che oltre a fronteggiare le inefficienze gestionali con interventi finalizzati a ricomporre l'assetto e l'articolazione centrale e territoriale, sia coerente con il programma di riorganizzazione e che non sia traumatico per quanto riguarda le eccedenze del personale (programmando fasi di formazione e riqualificazione delle maestranze);
• sussistono determinate condizioni quali: diminuzione dell'attività nella struttura interessata con conseguente esubero di personale, andamento negativo del bilancio rispetto all'anno precedente, previsione di ripresa attività, piano di gestione del personale in esubero. Chiaramente è possibile accedere al trattamento Cigs a seguito di stipula di contratti di solidarietà.

Infine per quanto riguarda in generale il cumulo dell'intervento straordinario e ordinario di integrazione salariale, viene consentito se riguardano interventi Cigs autorizzati in base all'articolo 21, comma 1, lettere a b c del Dlgs 148/2015 d i lavoratori interessati al doppio beneficio siano diversi.

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