Contrattazione

Ania, accordo contro le molestie di genere sui luoghi di lavoro

di Silvia Cainelli

Il 14 giugno Ania e First/Cisl, Fisac/Cgil, Fna, Snfia, Uilca hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro.
Si riepilogano di seguito le principali novità introdotte.
Le Parti specificano che:

– le «molestie di genere» sono quei comportamenti indesiderati riferiti a ragioni connesse al sesso, con lo scopo di violare la dignità dei lavoratori;
– le «molestie sessuali» sono quei comportamenti indesiderati a carattere sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale;
– per «violenza di genere» si intende ogni atto di violenza fondata sul genere che ha o può avere come risultato un danno fisico, sessuale o psicologico;
– «luogo di lavoro» è il contesto costituito dai rapporti tra persone durante l'attività lavorativa.

Le aziende devono creare un contesto di lavoro capace di prevenire e contrastare situazioni di violenze e di molestie, fondato sul rispetto di genere e sui principi di uguaglianza e correttezza.

Qualunque atto o comportamento, sia fisico che psicologico, considerabile come violenza o molestia di genere nei luoghi di lavoro, deve essere segnalato e contestato.

Ogni ambiente di lavoro deve tener conto delle diversità dei lavoratori fornendo anche sostegno a coloro che dovessero risultare vittime di molestie o violenze di genere.
Le Parti ritengono opportuno che eventuali segnalazioni vengano gestite con l'opportuna riservatezza, tutelando così le persone coinvolte.

Il congedo per le donne vittime di violenza di genere disciplinato dall'articolo 24 del Dlgs 80/2015, è previsto per un massimo di tre mesi; per i casi di percorsi di protezione derivanti da violenza di genere, è elevato a 4 mesi.

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