Scivolo fino a 7 anni verso la pensione ma l’importo dell’assegno si riduce
Con lo scivolo previdenziale correlato al contratto di espansione previsto da un emendamento al decreto crescita (si veda il Sole 24 Ore di ieri) i lavoratori potranno contare su un reddito di accompagnamento alla pensione fino a 7 anni, ma con contribuzione ridotta.
Il contratto di espansione, se diventerà legge, consentirà alle imprese con almeno 1.000 addetti di gestire un rinnovo dei dipendenti con un mix di nuove assunzioni, riqualificazione, cassa integrazione ed esodi verso la pensione. L’obiettivo è superare i contratti di solidarietà espansiva, finora molto poco utilizzato presso i datori di lavoro del settore privato.
Lo scivolo è simile all’isopensione introdotta dal ministro Fornero nell’estate del 2012. Analogamente a quanto previsto dall’articolo 4 della legge 92/2012, i datori di lavoro potranno accompagnare alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata (esclusa quota 100) i dipendenti che ne maturino i requisiti entro sette anni dalla cessazione (limite pari a quello attuale dell’isopensione e degli strumenti di alcuni fondi bilaterali, che potranno usare anche questo scivolo).
Il nuovo strumento comporterà la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e il versamento (rateizzato o in unica soluzione) da parte dell’azienda di un’indennità pari alla pensione maturata al momento della cessazione, come calcolata da Inps.
Rispetto all’isopensione, però, questo strumento di esodo prevede un notevole risparmio da parte del datore di lavoro. Infatti nel caso di un accompagnamento a pensione di vecchiaia non dovranno essere versati i contributi correlati (dovuti invece con l’isopensione).
Nel caso in cui, invece, l’accompagnamento punti alla pensione anticipata, fissata fino al 2026 a 42 anni e 10 mesi per gli uomini (un anno in meno per le donne) con una successiva finestra di tre mesi, il datore di lavoro dovrà versare anche i contributi previdenziali, come avviene per l’isopensione, ma con uno sconto, non troppo diverso da quello introdotto dal 2017 nel fondo bilaterale bancario. Infatti i contributi saranno versati solo per i periodi non coperti dalla contribuzione figurativa maturata in forza della risoluzione del rapporto di lavoro. Sembra dunque essere indirettamente menzionata la contribuzione della Naspi che garantisce un massimo di 24 mesi di contributi figurativi, risparmiati dal datore di lavoro.
In questo modo si interverrebbe su un aspetto che ha frenato l’utilizzo dello scivolo della legge 92/2012, cioè gli alti costi per l’azienda, che deve sostenere anche una fideiussione (non prevista esplicitamente nell’emendamento del nuovo scivolo) a garanzia dell’operazione.
Un’ultima significativa differenza, rispetto alla isopensione Fornero, sembra fornire una formidabile garanzia ai lavoratori esodati, i quali avranno certificati e garantiti i termini di accesso a pensione, che rimarranno invariati anche nel caso di successive riforme previdenziali. Questo a fronte di un trattamento previdenziale che, nel caso della pensione previdenziale, sarà di importo sensibilmente inferiore a quello ottenibile continuando a lavorare o con l’isopensione, in quanto si perdono fino a 7 anni di contributi, e comunque ridotto anche per la pensione anticipata, dato che la copertura correlata alla Naspi sarà inferiore a quella piena ai fini della quota contributiva.