Previdenza

Enasarco, minimali e massimali 2016 per agenti e rappresentanti

di Massimo Braghin

La contribuzione alla gestione Enasarco è dovuta dagli agenti e rappresentanti di commercio, con riferimento alle le somme maturate nel corso del rapporto di agenzia, a prescindere dal fatto che siano state pagate. Pertanto per il calcolo si prende a riferimento il criterio di competenza di maturazione della provvigione.

Il versamento viene effettuato con riferimento ad un periodo trimestrale, e, nello specifico, entro il giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre precedente. Le scadenze sono: 20 maggio, 20 agosto, 20 novembre e 20 febbraio dell'anno successivo. Tale versamento deve essere effettuato dal mandante, anche per la parte a carico dell'agente.

Si tratta di una forma di contribuzione obbligatoria, infatti gli agenti versano i contributi sia all'Enasarco, sia all'Inps.

Il calcolo dei contributi dovuti si colloca nel rispetto di un minimale e di un massimale annuo. Tali minimali e massimali, con riferimento all'anno 2016, non hanno subito alcuna variazione rispetto all'anno 2015 e si distinguono a seconda che l'agente sia monomandatario o plurimandatario. Infatti, i massimali annui per l'anno 2016 sono di seguito stabiliti:

- agenti plurimandatari: € 25.000,00 (con contributo massimo per mandato pari a € 3.775,00);

- agenti monomandatari: € 37.500,00 (con contributo massimo per mandato pari a € 5.662,50).

I minimali contributivi annui con riferimento all'anno 2016 sono di seguito individuati:

- agenti plurimandatari: € 418,00;

- agenti monomandatari: € 836,00.

Enasarco richiede come requisiti pensionistici le seguenti condizioni: 20 anni di contribuzione, con età anagrafica pari a 65 anni per gli uomini e 63 anni per le donne, e quota 90.

Una novità significativa, rispetto all'anno 2015, è rappresentata dal fatto che relativamente all'anno 2016 ha subito variazione l'aliquota contributiva, la quale per gli agenti individuali e le società di persone è stata fissata nella misura del 15,10 per cento Di essa, il 7,55% è a carico del preponente e il 7,55% è a carico dell'agente (tale quota viene espressamente trattenuta e indicata nella fattura di provvigioni).

All'interno della misura del 15,10%, inoltre, occorre specificare che il 12,50% è relativo alla previdenza, mentre il 2,60% è relativo al contributo di solidarietà.

Diverso è il caso in cui gli agenti siano costituiti in forma societaria, in quanto non è richiesto il rispetto di minimali e massimali, ma, semplicemente, l'importo del contributo dovuto è pari ad una percentuale da applicare alle provvigioni annue, suddivise per scaglioni, come segue:

- provvigioni annue fino a € 13.000.000,00: 4% (di cui 1% a carico dell'agente);

- provvigioni annue da € 13.000.000,00 a € 20.000.000,00: 2% (di cui 0,50% a carico dell'agente);

- provvigioni annue da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00: 1% (di cui 0,25% a carico dell'agente);

- provvigioni annue oltre € 26.000.000,01: 0,50% (di cui 0,20% a carico dell'agente).

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