Legittimo selezionare i navigator in base al voto di laurea
Per reclutare i navigator è legittimo il criterio di selezione secondo cui vengono ammessi i candidati su base provinciale in ragione del miglior voto di laurea. Con il decreto 81121/2019, il tribunale di Roma ha rigettato il reclamo presentato da un candidato nei confronti delle regole utilizzate da Anpal servizi.
In base all'avviso di selezione degli operatori che avranno il compito di favorire il reimpiego dei beneficiari del reddito di cittadinanza, alle prove vere e proprie vengono ammessi candidati in numero massimo pari a 20 volte i posti disponibili in ogni singola provincia. A fronte del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 dell'avviso di selezione, la graduatoria per l'ammissione alle prove tiene conto del miglior voto di laurea.
Secondo il ricorrente, non ammesso alle prove pratiche in quanto il suo voto di laurea lo ha collocato oltre la 240esima posizione utile a fronte dei 12 posti disponibili, questo meccanismo determina una discriminazione illegittima nei requisiti di accesso.
Nell'affrontare la questione, il tribunale di Roma innanzitutto afferma che Anpal servizi, in quanto società in house del ministero del Lavoro, non deve rispettare le norme relative ai concorsi pubblici ma il Dlgs 175/2016. Ciò comporta l'adozione di criteri di selezione tramite provvedimento della società stessa, anche nel caso di reclutamento di collaboratori autonomi e non di dipendenti, in quanto non c'è una normativa specifica al riguardo. Anpal servizi ha adottato un regolamento per la selezione dei navigator a cui si è conformato l'avviso di selezione.
Quanto al criterio contestato, i giudici argomentano che è «connaturata alla ratio della pubblica selezione per titoli ed esami l'esigenza di valutare comparativamente i candidati sulla base non solo delle espletande prove d'esame, bensì anche – ed ancora prima – dei titoli da ciascuno posseduti, in guisa da privilegiare coloro che ne posseggono di più qualificanti». E il voto di laurea viene ritenuto idoneo a individuare il livello di preparazione dei candidati, come già stabilito dal Tar Lazio nella sentenza 4782/2018. Si deve inoltre tener conto del principio della velocità di svolgimento della selezione e quindi una preselezione per voto di laurea aiuta a rendere più celere il procedimento.
Valida anche la suddivisione su base provinciale della selezione, basata, da una parte, sul criterio di collegamento territoriale dei candidati con il territorio, e dall'altra sulla previsione dell'articolo 12, comma 3, del Dl 4/2019, secondo cui i fabbisogni di navigator sono individuati con decreto ministeriale previa intesa in Conferenza Stato-Regioni al fine di soddisfare le effettive necessità dei territori. Tutto ciò comporta che all'avviso unico nazionale di selezione corrispondano poi «plurime procedure selettive a carattere provinciale, necessariamente parametrate all'effettiva esigenza di personale di ciascuna. In conseguenza, la comparazione tra candidati partecipanti a differenti procedure selettive, in diverse province, è del tutto irrilevante».
Dunque non c'è una sola procedura di selezione, ma molte indipendenti una dall'altra e, di conseguenza, non c'è discriminazione derivante dal fatto che uno stesso voto di laurea possa consentire o meno l'ammissione alle prove pratiche in relazione ai candidati presentatisi nelle varie province. «Invero, la partecipazione ad una procedura di selezione pubblica è sempre soggetta a fattori casuali e non predeterminabili, corrispondenti al numero, alla preparazione, ai titoli e spesso all'età degli altri candidati, senza che per questo possa lamentarsi la violazione del principio di imparzialità o l'illegittima discriminazione nei requisiti di accesso, essendo, a contrario, chiaro indice della sua trasparenza».
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