Rapporti di lavoro

Conto alla rovescia per la nuova procedura delle dimissioni

di Mauro Marrucci

Decorre dal 12 marzo la nuova procedura per dimissioni volontarie. A confermarlo è la circolare 12/2016 del ministero del Lavoro. Trova così definitiva attuazione la previsione dell'articolo 26 del Dlgs 151/2015, il quale vizia d'inefficacia le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro subordinato che non siano comunicate dal lavoratore con modalità esclusivamente telematiche, utilizzando appositi moduli - resi disponibili dal dicastero - trasmessi al datore di lavoro e alla direzione territoriale del Lavoro competente.

Riepiloghiamo la nuova disciplina dopo la circolare ministeriale.
Dall'incombenza sono esclusi:
a) i rapporti di lavoro domestico;
b) i casi in cui il recesso avviene nelle cosiddette “sedi protette” previste dall'articolo 2113, comma 4, del codice civile o innanzi alle commissioni di certificazione indicate dall'articolo 76 del Dlgs 276/2003;
c) il recesso durante il periodo di prova;
d) le dimissioni e le risoluzioni consensuali delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza oppure le lavoratrici o i lavoratori durante i primi tre anni di vita del figlio, che dovranno essere convalidate presso la direzione del Lavoro territorialmente competente;
e) i rapporti di lavoro marittimo, in quanto regolamentati da legge speciale del Codice della navigazione;
f) i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Il lavoratore potrà effettuare la comunicazione – redatta secondo i criteri stabiliti dal Dm 15 dicembre 2015 - direttamente oppure rivolgendosi ai soggetti abilitati: patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione.
Ove il dipendente opti per la presentazione telematica del modulo senza avvalersi dell'ausilio di un soggetto abilitato, dovrà preventivamente richiedere il Pin Inps accedendo al sito dell'istituto e, una volta ottenuto, dovrà utilizzarlo per registrarsi sul sito www.cliclavoro.gov.it. Solo dopo aver effettuato queste operazioni, o nel caso in cui il lavoratore si affidi ad un soggetto abilitato, sarà possibile procedere con le fasi successive, nell'apposita sezione del portale www.lavoro.gov.it, compilando il modulo per il susseguente invio alla competente direzione territoriale del Lavoro e al datore di lavoro.

La circolare, letteralmente, ne consente l'invio in termini opzionali “all'indirizzo di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro” introducendo così una deroga alla previsione della fonte secondaria che richiama invece esclusivamente la Pec.

Fermo restando il rispetto del periodo di preavviso a carico del dipendente, il datore di lavoro potrà considerare il contratto efficacemente risolto solamente a seguito della ricezione della richiamata comunicazione, salva l'eventuale revoca che il lavoratore dovrà comunicare entro i sette giorni successivi.

La complessità della procedura ha indotto il ministero a mettere a disposizione degli utenti un video-tutorial per illustrare le modalità di compilazione del modulo e un indirizzo di posta elettronica (dimissionivolontarie@lavoro.gov.it) per rispondere a eventuali quesiti.

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