Contenzioso

Assegno di invalidità civile e improponibilità della domanda di indennità di accompagnamento in corso di causa

di Silvano Imbriaci

In una controversia nella quale sia stato già riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità civile è improponibile la domanda spiegata in corso di causa o nell'atto di appello per il riconoscimento della diversa prestazione pensione di inabilità o indennità di accompagnamento, anche in presenza di un aggravamento delle condizioni di salute, ostandovi il principio della necessaria domanda amministrativa ex art. 443 c.p.c.
La questione affrontata dalla Cassazione n. 12445 del 2015 è molto frequente e ha un'enorme rilevanza pratica, in quanto riguarda la possibilità di introdurre, in una controversia già in atto per il riconoscimento di una prestazione (in questo caso) assistenziale, una domanda relativa ad una prestazione diversa in ragione dell'aggravamento delle condizioni di salute del richiedente. Nella questione convergono infatti varie norme e principi, tra cui: a) l'art. 149 disp. att. c.p.c., secondo cui “Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario”; b) l'art. 11 della legge n. 222/1984, secondo cui A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. L'articolo 56 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha stabilito che le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, c) l'art. 443 c.p.c., che limita la improcedibilità della domanda giudiziaria alle ipotesi di mancanza di ricorso amministrativo o di esaurimento della fase amministrativa, con la conseguenza che la mancanza di domanda amministrativa non consente la proponibilità dell'azione giudiziaria (vedi anche art. 47 d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639). Nel caso di azioni che abbiano un nucleo di provenienza comune, come l'assegno di invalidità Inps e la prestazione di inabilità previste dalla legge n. 222/1984, le due prestazioni sono diversificate solo a causa di un diverso grado di compromissione della capacità lavorativa, ma con presupposti e requisiti extrasanitari di partenza (es. requisito contributivo) del tutto omogenei, cosicché la domanda di pensione di inabilità in sé contiene anche la domanda di assegno di invalidità. La giurisprudenza della Cassazione però si è divisa sul percorso inverso, ossia sulla possibilità di chiedere la pensione di inabilità in presenza di domanda solo di assegno di invalidità. Da una parte (es. Cass. n. 4782/1999) si è ritenuto tale strada impraticabile, dal momento che la pensione di inabilità comunque presuppone un'indagine amministrativa sulla totale assenza di attività lavorativa (nel caso degli autonomi sulla cancellazione); secondo la tesi opposta (es. Cass. n. 12658/2004) la domanda di pensione di inabilità in corso di giudizio promosso per l'assegno di invalidità è comunque possibile, stante il disposto di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c. tale tesi ha però il problema di doversi confrontare con la regola contenuta nell'art. 11 della legge n. 222/1984, che impone di dover attendere l'esito del giudizio. Tuttavia, dal momento che l'art. 11 cit. si riferisce espressamente alla medesima prestazione, a rigore tale norma non può essere utilizzata per escludere la proponibilità di una domanda di prestazione diversa nel corso dello stesso giudizio. E questo vale anche nel caso di prestazioni in materia di invalidità civile, dove la diversità è ancora più chiara. Se dunque non può essere utilizzato l'art. 11 cit., la Cassazione ritiene comunque non praticabile il percorso di una domanda in corso di causa per una prestazione diversa rispetto a quella oggetto del ricorso iniziale semplicemente sulla base dell'applicazione della regola generale di cui all'art. 443 c.p.c., che per esclusione evidenzia il principio della improponibilità della domanda giudiziale in assenza di presentazione di domanda amministrativa. Tale improponibilità, infatti, rende nulli gli atti processuali ed è sempre rilevabile dal giudice e dunque non consente che in un processo che abbia ad oggetto una certa prestazione possa trovare ingresso l'accertamento di una prestazione diversa per la quale non sia stata presentata la domanda amministrativa.

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