Previdenza

Riscatto laurea da regolare nell’accordo sindacale

di Antonello Orlando, Matteo Prioschi

Con l’interpello 5/2019 il ministero del Lavoro ha fornito indicazioni sulle prestazioni straordinarie di accompagnamento a pensione dei fondi di solidarietà bilaterali e dell’eventuale riscatto di laurea. Una sigla sindacale dei lavoratori bancari ha infatti posto un quesito in riferimento alle caratteristiche della gestione del “prepensionamento” per i dipendenti del comparto creditizio dopo l’intervento della legge di bilancio 2017. La legge 232/2016 (articolo 1, commi 234-237) ha prorogato la durata massima dell’assegno straordinario di accompagnamento a pensione fino a sette anni, previsto uno “sconto” nella spesa sostenuta dal datore di lavoro che si riduce utilizzando una percentuale della Naspi e inserito un’ulteriore agevolazione. Questa consiste nella facoltà riservata all’azienda di pagare direttamente all’Inps, tramite il fondo bilaterale, eventuali riscatti o ricongiunzioni.

Dando seguito a tale previsione, il decreto del ministero del Lavoro e di quello dell’Economia del 3 aprile 2017, recepito dall’Inps con la circolare 188/2017, ha previsto che il datore di lavoro possa sostenere tale onere direttamente, evitando così l’entropia fiscale generata dal riconoscimento di somme al dipendente, poi tassate e solo dopo versate dallo stesso all’istituto di previdenza.

Il riscatto a carico del datore di lavoro può così consentire, come chiarito dall’Inps, sia di agganciare l’assegno straordinario di durata fino a sette anni (arrivando nel complesso a una copertura contributiva di 11 anni, nel caso dei laureati nel vecchio ordinamento di quattro anni) sia di maturare il requisito pensionistico in virtù del riscatto senza materialmente percepire l’assegno straordinario di sostegno al reddito.

Inps ha chiarito che le domande di tali riscatti e ricongiunzioni finanziati dai datori di lavoro andranno proposte entro il 30 novembre 2019, previa verifica dell’anticipo pensionistico generato dall’operazione.

Il quesito del sindacato Unisin posto al ministero del lavoro insiste sulla natura facoltativa od obbligatoria di tale riscatto, nel caso di datori di lavoro che abbiano già avviato le procedure sindacali della gestione dell’esodo attraverso il fondo. Nella ricostruzione dell’interpello, l’istituto del riscatto ai fini pensionistici è inquadrato come strumento facoltativo attivabile normalmente dal lavoratore; grazie alla facoltà riservata fino al 2019 ai fondi bilaterali del credito e del credito cooperativo (estesa dall’articolo 22, comma 3 del Dl 4/2019 a tutti i fondi di solidarietà senza alcuna scadenza), il datore di lavoro potrà però presentare domanda di riscatto all’Inps acquisito il consenso del dipendente con la finalità di aumentare gli anni di contributi utili al diritto pensionistico e saldandone l’onere prima della risoluzione del rapporto.

L’interpello chiarisce tuttavia che in quanto facoltà, tale operazione di riscatto rimane discrezionale da parte del datore di lavoro, che potrà ricorrervi secondo i termini e le modalità specificate dall’accordo sindacale di esodo con ricorso al fondo. I criteri di utilizzo del riscatto dovranno opportunamente essere chiariti dallo stesso accordo sindacale, anche per evitare possibili discriminazioni fra dipendenti potenzialmente aderenti all’esodo.

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