Contrattazione

Per la maternità la causale è da indicare anche sotto i 12 mesi

di Antonio Carlo Scacco

La causale del contratto sostitutivo deve essere sempre indicata perché l’azienda possa fruire delle agevolazioni contributive legate alla sostituzione di lavoratrici in maternità. È una delle regole da tenere presenti nel redigere il contratto a termine per la sostituzione di una lavoratrice in maternità (articolo 4 del Dlgs 151/2001).

Le agevolazioni ai datori

La circolare del ministero del Lavoro 17 del 31 ottobre 2018 contiene importanti precisazioni sulle agevolazioni ai datori.

Il ministero chiarisce che la causale sostitutiva dovrà essere in ogni caso indicata per usufruire dei benefici previsti dal decreto legislativo 151/2001 (quindi, ad esempio, anche in un contratto a termine di durata inferiore a 12 mesi). L’agevolazione per i datori consiste in uno sgravio pari al 50% della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro e del premio Inail. Sono ammesse le aziende fino a diciannove dipendenti (al momento della richiesta) che assumono, in sostituzione di lavoratori in congedo (anche autonomi), personale con contratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione di lavoro.

Per il calcolo, si computano i lavoratori dipendenti (inclusi dirigenti e lavoratori a domicilio)e i lavoratori assenti non sostituiti, mentre si escludono gli apprendisti e i somministrati. L’agevolazione vale fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione (ovvero dalla data di accoglienza del minore adottato o in affidamento).

Le regole ad hoc

Per questa specifica tipologia di contratto a termine valgono inoltre alcune regole particolari. L’articolo 4 del Dlgs 151/2001 prevede infatti (comma 2) che l’assunzione di personale a tempo determinato (o l’utilizzazione, in caso di somministrazione) può avvenire anche con anticipo fino a un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva (anche aziendale). La norma, evidentemente, serve ad agevolare i compiti del nuovo venuto consentendone l’affiancamento, per un certo periodo di tempo, al lavoratore da sostituire.

Per le lavoratrici, il congedo di maternità fruito nell’esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo utile a conseguire il diritto di precedenza. È inoltre riconosciuto a queste lavoratrici il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. Sotto il profilo previdenziale, in occasione della entrata in vigore della “liberalizzazione” dei contratti a termine operata dal Dl 34/2014, l’Inps precisò che, sul piano delle agevolazioni, le nuove disposizioni non incidevano sulle regole pregresse (messaggio 4152/2014). Le stesse indicazioni restano valide, si ritiene, anche dopo il Dl 87/2018.

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