Le collaborazioni a progetto dopo il d.lgs. 81
Il decreto legislativo 81/2015 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni” prevede all’articolo 2 co. 1 che “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.”. Il comma 2 lett. a) del medesimo articolo introduce una deroga a tale norma, con riferimento “ a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;”. Infine l’articolo 52 prevede che le disposizioni concernenti il lavoro a progetto di cui al “ decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 409 del codice di procedura civile.” In relazione alla casistica rappresentata dal gentile lettore, si evidenzia che l’Allegato 7 del CCNL Formazione professionale è dedicato espressamente al “Regolamento per le collaborazioni coordinate a progetto”, con esplicito richiamo della normativa abrogata dal menzionato articolo 52 del decreto legislativo 81 (“Il contratto a progetto o contratto di collaborazione a progetto (co.co.pro) è disciplinato dal D.Lgs. n. 276/2003, di attuazione della legge delega 30 del 2003 e dalla Legge 248/2006.”). Tuttavia, la espressa deroga richiamata dall’articolo 2 co. 2 lett. a) del decreto legislativo 81 consente alla contrattazione collettiva nazionale stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative di regolamentare le “collaborazioni”, sia pure “in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore”. Tale regolamentazione, si ritiene, è sostanzialmente libera e può derogare anche al citato articolo 2 co.1 che prevede, dal 1° gennaio 2016, la riconducibilità al lavoro subordinato dei rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Proprio in ragione di tale sostanziale “libertà”, si ritiene che la predetta contrattazione potrà adottare la vecchia regolamentazione dell’abrogato lavoro a progetto (ad esempio: necessità del progetto, corrispettivo, estinzione ec.). L’Allegato 7 menzionato dal lettore può essere ricondotto, a parere di chi scrive, nella ipotesi da ultimo delineata: evidentemente dovranno essere ritenuti espunti i diretti riferimenti al decreto legislativo 276/2003 nella parte dedicata al lavoro a progetto (abrogata), ma potranno essere adottati rapporti di collaborazione (al di fuori del rapporto di lavoro subordinato ed in attesa di una formulazione degli accordi collettivi) utilizzando la disciplina specifica contenuta nel medesimo Allegato 7 ( quindi forma del contratto, corrispettivo, obbligo di riservatezza, ec.).