Agevolazioni

In Gazzetta il decreto di proroga degli interventi di sostegno del reddito per gli esodati del 2010

di Silvano Imbriaci

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 265 del 13 novembre 2015) il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali numero 92094, del 29 settembre, che autorizza il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori (già destinatari di precedenti interventi di proroga) che si sono trovati esclusi in prima battuta dall'applicazione del regime di tutela previsto dall'articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010.

Si tratta in particolare di lavoratori in mobilità o destinatari di assegni a carico dei fondi di solidarietà del settore che avevano abbandonato il posto di lavoro prima dell'aprile 2010, sulla base dei requisiti per il pensionamento (e delle relative finestre d'uscita) allora vigenti, ossia prima delle modifiche introdotte dal Dl 78/2010. Secondo la normativa del 2010 (articolo 12), infatti, i soggetti che a decorrere dall'anno 2011 avessero maturato il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia, avrebbero conseguito il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti (per i lavoratori dipendenti; 18 mesi per gli autonomi).

La nuova disciplina riguardava, in via generale, anche coloro che fossero usciti dal mondo del lavoro già prima del gennaio 2011. Tuttavia l'articolo 12 (quinto comma) lasciava la possibilità di applicazione della vecchia disciplina, con le vecchie decorrenze e modalità di uscita, tra le altre categorie, anche ai lavoratori che avessero maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2011, purché:

a) in mobilità (articoli 4 e 24, della legge 223/1991) sulla base di accordi stipulati prima del 30 aprile 2010 con maturazione dei requisiti durante la fruizione della mobilità, anche dopo il 1 gennaio 2011;

b) in mobilità lunga (articolo 7 , della legge 223/1991), sempre con accordi precedenti al 30 aprile 2010;

c) lavoratori titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore, in corso, di cui all'articolo 2, comma 29 della legge 662/1996.

La norma poneva tuttavia un limite massimo al numero dei lavoratori in mobilità cui era possibile l'applicazione del vecchio regime, individuandolo in 10.000 unita. Per questo motivo al quinto comma è stato ben presto (legge 122/2010) aggiunto il comma 5-bis, che ha previsto, per i lavoratori di cui alle lettere a) e c) sopra indicate, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'articolo 12.

Dal momento che l'ultimo lavoratore rientrato, secondo i conteggi Inps (messaggio 20062/2011), nel novero dei 10.000 risultava uscito dal mondo del lavoro il 30 ottobre 2008, rientravano quindi nella platea dei destinatari dei successivi interventi di proroga dell'assegno di sostegno al reddito (nella specie l'indennità di mobilità o la prestazione straordinaria):
- i lavoratori in mobilità ordinaria con accordi stipulati prima del 30 aprile 2010 e data di estinzione del rapporto di lavoro ricompresa tra il 1° novembre 2008 ed il 30 aprile 2010 (requisiti per il pensionamento raggiunti all'interno del periodo di fruizione dell'indennità);
- i lavoratori in mobilità lunga e lavoratori ultracinquantenni con data di licenziamento compresa tra il 31 ottobre 2008 ed il 30 aprile 2010;
- i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà contitolarità dell'assegno ricompresa tra il 1° novembre 2008 ed il 31 maggio 2010).

Anno dopo anno si sono quindi susseguiti gli interventi ministeriali di copertura (Dm 63655/2012; 68225/2012; 76353/2013; 79413/2014; 85708/2014; 88332/2015). Il Dm 92094/2015 del settembre 2015 è l'ultimo pubblicato, e concede il prolungamento della tutela alle stesse condizioni dei precedenti. Il numero dei beneficiari del provvedimento, secondo le indicazioni dello stesso decreto, è pari a 1.490 unità (per i prossimi anni il numero è fisiologicamente destinato a una drastica diminuzione, secondo la tabella allegata al Dm 63655/2012).

La condizione affinché sia concesso il prolungamento (articolo 2 del Dm) è che il lavoratore presenti domanda di pensione sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge 78/2010 (esprimendo la volontà di aderire alla clausola di salvaguardia).

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