Contenzioso

Priorità ai contributi, non agli stipendi

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di M.Pri.

Se un datore di lavoro è in difficoltà finanziarie, dovendo scegliere se pagare i dipendenti o versare i relativi contributi, deve decidere di dare priorità ai contributi. Con la sentenza 36421/2019 la Corte di cassazione si è occupata ancora una volta di una vicenda relativa a un imprenditore condannato per non aver versato i contributi previdenziali all'Inps.

La Suprema corte nel respingere il ricorso del datore di lavoro si allinea all'orientamento giurisprudenziale consolidato, ma la sentenza può essere utile per alcune considerazioni svolte. I giudici ricordano che il datore di lavoro deve versare i contributi anche per il dipendente, cioè per quella quota che fa capo a quest'ultimo e che «l'omesso versamento delle ritenute effettuate a fini contributivi sulle retribuzioni effettivamente corrisposte si traduce, pertanto, nella distrazione ad altri fini di somme di denaro astrattamente di pertinenza del lavoratore dipendente».

Dall'obbligo di versamento dei contributi ci si può svincolare solo se si dimostra che si è fatto tutto il possibile, ma che per motivi non imputabili al datore di lavoro, non vi è erano le condizioni per il pagamento (al riguardo si veda anche la recente sentenza 36278/2019).
Tuttavia se l'azienda paga le retribuzioni, come nel caso oggetto del ricorso osservano i giudici, la crisi di liquidità non è assoluta.

Inoltre non vale come scriminante sottolineare il conflitto, per il datore di lavoro, tra l'obbligo contributivo e il diritto dei lavoratori alla retribuzione, tutelato dall'articolo 36 della Costituzione. Sia uno che l'altro sono «meritevoli di tutela», però «nel caso dell'eventuale conflitto tra essi, va privilegiato quello che, solo, riceve, secondo la non irragionevole scelta del legislatore, una tutela penalistica».

Quindi, secondo la Cassazione, dovendo scegliere se pagare le retribuzioni o i contributi, si deve scegliere la seconda opzione. Nel caso specifico il datore di lavoro «avrebbe dovuto, dinnanzi al contestuale sorgere delle due obbligazioni, accantonare le somme corrispondenti al debito previdenziale».

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