Contrattazione

Ccnl Tds, sì agli stagionali nelle località turistiche

di Rossella Quintavalle

Con il verbale di intesa sottoscritto in data 17 aprile 2019 tra Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, è stata confermata la piena validità dell'articolo 66 bis, "Contratto a tempo determinato in località Turistiche", introdotto nel Ccnl Terziario con accordo del 30 marzo 2015.

In tale articolo, nel disciplinare ulteriori ipotesi di stipula di contratti di tipo stagionale, è previsto che, in determinate località a prevalente vocazione turistica, pur in assenza di esercizio di attività a carattere stagionale, possono essere attivati contratti a tempo determinato riconducibili a ragioni di stagionalità al fine di gestire i picchi di lavoro. Tali contratti a termine sono esclusi da limitazioni quantitative, obbligo di causale e limiti di utilizzo.

Nonostante l'evoluzione normativa e l'entrata in vigore del cosiddetto "decreto dignità" (Dl n. 87/2018 – convertito in legge n. 96/2018), le parti confermano la piena applicazione di quanto disciplinato a tal proposito nel 2015 in quanto rispettoso del dettato normativo del Dlgs n. 81/2015, che affida alla contrattazione collettiva l'individuazione delle attività stagionali oltre alle modalità e ai limiti di utilizzo del contratto a termine in tale ambito applicabili alle fattispecie di stagionalità individuate con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

È noto come anche nel settore delle attività che applicano il Ccnl Terziario della distribuzione e dei servizi emerga un'esigenza di incremento di personale derivante dall'intensificarsi dell'attività durante determinati periodi dell'anno legati al maggior afflusso della clientela.

Si intende superata, dunque, l'esclusiva legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato per ragioni di stagionalità, alle attività previste nell'elenco allegato al Dpr 7 ottobre 1963, n. 1525, come modificato dal Dpr 11 luglio 1995 n. 378, in vigore fino all'adozione dell'attesa emanazione del decreto ministeriale, e confermata la stagionalità quale intensificazione dell'attività lavorativa in particolari località turistiche.

A tal proposito i sottoscrittori concordano che l'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica ove è possibile assumere in tal senso, deve essere definita con un apposito accordo stipulato dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il Ccnl in esame, con tutte le deroghe previste dalla normativa vigente. In tal senso i convenuti ribadiscono che l'articolo 66 bis inserito nella contrattazione collettiva più di quattro anni fa è da intendersi uno strumento idoneo e a tutt'oggi valido, sia per soddisfare esigenze di ampliamento della forza lavoro oltre i limiti percentuali e di durata, sia per superare l'obbligo di causale facilitando proroghe o rinnovi, nel rispetto dei requisiti legali richiesti dalla normativa vigente.

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