Distacco sindacale a tempo indeterminato
di Alberto Rozza
Secondo l’art. 31, L. 300/1970, i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. I periodi di aspettativa sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione. Per il lavoratore che non percepisce alcuna retribuzione o compenso e non svolge la propria prestazione lavorativa durante l’aspettativa...