Rapporti di lavoro

Protezione rafforzata al whistleblower. Vietata ogni forma di ritorsione

di Antonio Carino e Giampiero Falasca

La direttiva europea sul whistleblowing, approvata in via definitiva il 7 ottobre, renderà necessaria (entro i prossimi due anni) l’introduzione nella normativa italiana di alcuni strumenti volti ad ampliare le tutele per i lavoratori sia pubblici che privati che segnalano illeciti, qualora abbiano fondati motivi di ritenere che le informazioni in loro possesso fossero vere nel momento in cui viene effettuato la segnalazione.

In primo luogo, è vietata ogni forma di ritorsione sia diretta che indiretta nei confronti non solo del segnalante, ma anche di colleghi, rappresentanti sindacali e altri soggetti che lo abbiano aiutato. Tra le misure proibite rientrano, ad esempio, il licenziamento, la retrocessione o l’imposizione di misure disciplinari, l’annullamento di licenze o permessi, le molestie e i danni, anche reputazionali, nonché la perdita finanziaria.

È, inoltre, vietata l’adozione di misure quali l’annullamento della fornitura di servizi, l’inserimento in una lista nera o il boicottaggio nei confronti del soggetto giuridico che il segnalante rappresenta o per il quale lavora.

Al fine di rendere il divieto più effettivo, è rimesso agli Stati membri il compito di prevedere sanzioni volte a punire azioni ritorsive e atti vessatori, nonché ad assicurare che le vittime di ritorsioni abbiano accesso a idonei mezzi di ricorso contro tali azioni. Per ottenere, ad esempio, la reintegrazione in caso di licenziamento o trasferimento, il ripristino di un permesso o di un contratto annullati, nonché il risarcimento di perdite finanziarie attuali e future e di altri danni morali ed economici, quali spese legali e mediche.

Quanto alle modalità con cui si viene a conoscenza dell’illecito, è esclusa a qualsiasi titolo la responsabilità del segnalante in tutti i casi in cui abbia avuto legalmente accesso alle informazioni oggetto della segnalazione.

In particolare, le misure protettive previste dalla direttiva trovano applicazione anche se il segnalante fa copia di documenti o li rimuove dagli uffici in violazione delle procedure aziendali, nonché quando acquisisce informazioni accedendo alle email di un collega o facendo foto di locali ai quali non ha normalmente accesso. Il whistleblower rimane, invece, penalmente responsabile nel caso in cui, per esempio, ottenga le informazioni tramite hackeraggio o violazione di domicilio.

Dal punto di vista processuale, in caso di presunte ritorsioni spetta alla persona che ha posto in essere l’azione vessatoria provare che la stessa non era in alcun modo connessa alla segnalazione. Inoltre, nel caso di procedimenti per diffamazione o in materia di violazione del diritto d'autore, di segreti commerciali, di riservatezza e di protezione dei dati personali, il segnalante può difendersi adducendo solo che la segnalazione è avvenuta conformemente alla direttiva. Spetta, pertanto, alla persona che ha avviato il procedimento dimostrare che era, invece, intenzione del segnalante violare la legge.

Infine, è prevista una serie di misure di supporto al segnalante quali efficace assistenza da parte delle autorità competenti, consulenza legale, assistenza finanziaria e supporto psicologico nell'ambito dei vari procedimenti legali.

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