Convenzione Inps e Regioni per il pagamento dell’indennità di tirocinio
La circolare Inps 125/2019 del 20 settembre illustra i contenuti dello schema di convenzione firmata tra lo stesso Inps, l'Anpal e le Regioni/Province autonome per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del piano italiano di attuazione della Garanzia giovani.
In sostanza l'istituto previdenziale assume il ruolo di ente erogatore dell'indennità di tirocinio per conto della Regione, in base ai dati da quest'ultima forniti.
La convenzione, valida dal 1° gennaio del corrente anno fino al 31 dicembre 2023, precisa, in ogni caso, che nessuna responsabilità grava sull'Inps in conseguenza di pagamenti di indennità derivanti da errate informazioni fornite dalla Regione/Provincia autonoma. Gli stessi criteri e modalità di individuazione dei soggetti destinatari, da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese relativamente al mese precedente, sono di esclusiva competenza della Regione/Provincia autonoma, cui saranno indirizzate le relative istanze.
Alla stessa Regione spetterà il controllo della correttezza e completezza del codice Iban, dei dati anagrafici, del codice fiscale validato dal fisco, del codice di avviamento postale dei beneficiari, nonché dell'importo dell'indennità, del periodo e del numero di giornate indennizzate, procedendo alla validazione finale. Le indennità di tirocinio, come ricordato dalla circolare, fiscalmente sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente (articolo 50 del Tuir).
L'indennità ulteriore erogata per i tirocini in mobilità territoriale è considerata aggiuntiva/integrativa a quella "ordinaria" e, pertanto, rientra nella stessa categoria reddituale. In caso di pagamenti di arretrati si applica il regime della tassazione separata ove il provvedimento amministrativo di individuazione degli aventi diritto corrispondente alla richiesta di pagamento trasmessa all'istituto, sia emanato nell'anno successivo a quello dei periodi indennizzati.