Licenziamento nullo
E’ necessario distinguere se il lavoratore è stato assunto dopo il 7 marzo 2015, ossia con le tutele crescenti oppure con la previgente normativa, dato che per i lavoratori assunti fino al 6 marzo 2015 le indennità risarcitorie si determinano prendendo in considerazione la retribuzione globale di fatto, mentre per i nuovi assunti utilizzando la retribuzione di riferimento utile per il calcolo del TFR. In merito alle voci retributive che devono essere incluse nella determinazione dell’importo da erogare al lavoratore, è necessario verificare il CCNL applicato dal datore di lavoro che solitamente prevede ciò che è incluso oppure no. In ogni caso, salvo che il contratto collettivo non preveda diversamente, nella retribuzione utile a determinare l’indennità deve essere incluso ogni compenso avente carattere continuativo. Per l’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità si devono versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino al giorno di effettiva reintegra. L’indennità inoltre è soggetta a imposte (tassazione separata per gli anni precedenti, tassazione ordinaria per il periodo d’imposta corrente). Invece l’indennità sostitutiva della reintegra pari a 15 mensilità è totalmente esente dal punto di vista contributivo, ma va assoggettata a tassazione separata.