Rapporti di lavoro

Fondazioni lirico-sinfoniche, il decreto cultura rivede lavoro a termine e modalità di reclutamento

di Mauro Marrucci

Con il Dl 28 giugno 2019, n. 59 (cosiddetto Decreto cultura), il Governo ha emanato misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali oltre che per lo svolgimento della manifestazione Uefa Euro 2020.

Sotto il profilo lavoristico, l'art. 1 della disposizione d'urgenza, allo scopo di assicurare il rilancio delle fondazioni lirico-sinfoniche in termini di programmazione e di sviluppo, la prosecuzione delle relative attività istituzionali e il conseguente accrescimento dei settori economici connessi, ha dato impulso al contratto a termine per il quale, in tale ambito, secondo quanto già previsto dall'art. 29, comma 3, del Dlgs n. 81/2015, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi da 1 a 3, e 21 (durata massima del contratto a termine e della successione di contratti, causali, proroghe e rinnovi).

Con la novella - tramite l'inserimento dei commi 3-bis e 3-ter in seno all'art. 29 del Dlgs m. 81/2015 - è stato previsto che, fermo restando il numero massimo dei rapporti a termine (art. 23, Dlgs n. 81/2015), in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni in argomento, possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata non superiore a 48 mesi, anche non continuativi, comprese proroghe e rinnovi. Restano salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi. Al raggiungimento di tale limite decade ogni diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato eventualmente maturato dal lavoratore anche in forza di disposizioni negoziali. Nei contratti così stipulati deve essere dato conto della motivazione per cui sono preordinati anche tramite riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli o di una o più produzioni artistiche a cui sia destinato il lavoratore.

Resta salvo quanto previsto nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del Dlgs n. 81/2015.

L'eventuale violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato, ma unicamente il diritto del lavoratore al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Per le fondazioni è altresì reso obbligo di recuperare le somme pagate titolo risarcitorio nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

Il decreto ha peraltro provveduto a modificare l'art. 22 del Dlgs n. 367/1996 prevedendo, tra l'altro, che le fondazioni lirico-sinfoniche procedano al reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, previo esperimento di apposite procedure selettive pubbliche, stabilendo, con propri provvedimenti, criteri e modalità utili allo scopo, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità anche per quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del T.U. sul Pubblico Impiego.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©