Congedo matrimoniale
Nel CCNL Pubblici esercizi è previsto che il personale, che non sia in periodo di prova, ha diritto ad un congedo straordinario retribuito di quindici giorni di calendario per contrarre matrimonio o unione civile. In via generale le modalità di pagamento del congedo sono comunque diversificate a seconda della qualifica del lavoratore e del settore di appartenenza del datore di lavoro. Per ciò che riguarda la qualifica operaia, l’intervento dell’INPS è previsto solamente per i dipendenti di aziende industriali, artigiane o cooperative per un importo pari a 7 quote giornaliere anticipate dal datore di lavoro, che integrerà la retribuzione fino a garantire complessivamente i 15 giorni spettanti. Per quanto specificato, dunque, nell'ipotesi citata nel quesito per azienda titolare di CSC 70502 e cod.istat attività 55401 con cuaf ridotta aut. 3v, il pagamento del congedo è a completo carico del datore di lavoro anche per i dipendenti con qualifica operaia