Associati in partecipazione con apporto di lavoro
La nuova disciplina non prevede nulla per quanto concerne i contratti di associazione in partecipazione a tempo indeterminato stipulati prima del 25 giugno 2015, limitandosi di fatto a vietare la ratifica di nuovi rapporti a partire da tale data. E’ quindi opportuno, in attesa delle attese indicazioni da parte del Ministero, che anzitutto si valuti se il contratto instaurato possa essere ritenuto legittimo in quanto, di fatto, esso non sia svolto secondo i canoni della subordinazione. Va poi ricordato che la Riforma Fornero aveva previsto 2 presunzioni legali, in base alle quali era possibile che i rapporti di associazione con apporto di lavoro si presumessero, salva prova contraria, rapporti subordinati a tempo indeterminato: 1) mancanza di un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero omessa consegna del rendiconto previsto ex art. 2552 c.c.; 2) nel caso in cui l'apporto di lavoro fosse privo dei requisiti di cui all'articolo 69-bis, co. 2, lett. a), del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276 (prestazione lavorativa connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, o da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività).