Adempimenti

Assegno nucleo familiare, pubblicati i livelli reddituali validi dal 1° luglio 2019

di Silvia Cainelli

L'ammontare dell'assegno al nucleo familiare (Anf) è calcolato in misura differenziata in relazione alla composizione e al reddito complessivo del nucleo stesso.
L'Inps, con circolare 17 maggio 2019, numero 66, ha provveduto a comunicare i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2019-30 giugno 2020 ai fini della quantificazione dell'Anf.

Rivalutazione annuale
In base all'articolo 2, comma 2, della legge 153/1988, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno i livelli di reddito utilizzati per la quantificazione dell'importo di Anf vengono rivalutati in misura pari alla variazione della percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall' Istat intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno (anno 2018) e l'anno immediatamente precedente (anno 2017).
La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2017 e il 2018 è risultata pari all'1,1%.

Reddito familiare
Il reddito familiare, parametro per la spettanza e quantificazione dell'Anf, è costituito dalla somma di tutti i redditi conseguiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno (con riferimento al 1° luglio 2019, il reddito familiare di riferimento è quello conseguito nell'anno 2018). Tale reddito di riferimento rimane valido per la corresponsione dell'Anf fino al 30 giugno dell'anno successivo, quindi nella fattispecie, fino al 30 giugno 2020.
È importante evidenziare che l'assegno al nucleo spetta solo nell'ipotesi in cui almeno il 70% del reddito complessivo prodotto dal nucleo familiare sia determinato da reddito di lavoro dipendente.

Prescrizione
Si ricorda che il diritto del lavoratore alla percezione dell'assegno si prescrive nel termine di 5 anni e tale termine decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.
Anche il diritto del datore di lavoro a richiedere all'Inps il rimborso dell'Anf erogato ai propri dipendenti si prescrive nel termine di 5 anni dalla scadenza del periodo di paga cui l'assegno si riferisce o in cui è stato corrisposto, in caso di pagamento per periodi arretrati.

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