Rapporti di lavoro

Licenziamento collettivo senza modifiche con la nuova cassa integrazione

di Mauro Marrucci

Il DLgs. 148/2015 non incide sulla disciplina della procedura di mobilità per le imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale. Lo afferma il parere 21 gennaio 2016, n. 1, della Fondazione studi dei consulenti del lavoro.

Dopo aver dato conto delle principali novità intervenute in materia di Cigs, in seguito al DLgs. 148/2015, la Fondazione osserva che in merito al collocamento in mobilità operato successivamente all'attivazione della cassa, l'articolo 4 della legge 223/1991 prevede che l'impresa ammessa all'integrazione salariale – qualora nel corso di attuazione del programma ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative – ha facoltà di avviare la procedura di mobilità.

Tuttavia l’articolo 4 opera ancora il riferimento all'abrogato articolo 1 della stessa legge. Per questo motivo, in considerazione del complessivo impianto normativo, secondo i consulenti, il rimando all'articolo 1 della legge 223/1991 si deve intendere riferito all'articolo 21 del decreto 148/2015 che disciplina le causali di intervento e il programma di attuazione della Cigs.

Si deve quindi ritenere che l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 223/1991 non comporti alcuna conseguenza in merito al collocamento in mobilità attivato a seguito del fallimento del programma Cigs. Per la Fondazione resta quindi invariata la facoltà offerta dall'articolo 4 della legge 223/1991 che può essere esercitata dal datore di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti da collocare in mobilità, in quanto, nella circostanza, la situazione legittimante il recesso prescinde dal numero dei lavoratori interessati dal licenziamento e risulta dalla combinazione tra l'attivazione della Cigs e la sopravvenuta impossibilità di garantire il reimpiego di tutto il personale sospeso. Non essendo intervenute modificazioni in merito, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 è sufficiente l'eliminazione di un numero di posizioni lavorative, anche inferiore a cinque, in conseguenza della preesistente scelta di attivazione della Cigs.

Allo stesso modo, il tenore normativo dell’articolo 4 della legge 223/1991 comporta che il fallimento del programma di cassa integrazione dia luogo, comunque, a una procedura di mobilità anche se l'azienda interessata ha superato la soglia dei 15 dipendenti considerando gli apprendisti. Come in passato, infatti, in tale ipotesi il datore è tenuto ad applicare la procedura di mobilità a prescindere dalla sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 24 della legge 223/1991.

Tale opzione interpretativa è corroborata dalla giurisprudenza della Cassazione (sentenza 14736/2002) per la quale «non vi è dubbio che la procedura di mobilità, regolata dagli articoli 4 e 5 della legge per l'ipotesi in cui l'impresa ammessa alla Cigs non possa utilmente ricollocare in tutto o in parte i cassintegrati al termine del trattamento, è istituto diverso dal c.d. licenziamento collettivo, previsto e disciplinato dal successivo articolo 24 per il caso in cui l'impresa, non ammessa o non avente diritto alla Cigs, proceda al licenziamento di almeno cinque dipendenti nell'arco di 120 giorni, ancorché le procedure di consultazione sindacali siano coincidenti».

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