Contrattazione

Abrogate le norme contrattuali sulla Cig per gli apprendisti del settore edile

di Luca Vichi

In considerazione di quanto previsto dall'articolo 2 del Dlgs 148/2015, a decorrere dal 1° settembre 2015 sono abrogate le disposizioni contrattuali del settore edile in materia di Cig per i lavoratori apprendisti.
Lo prevede l'accordo nazionale sottoscritto il 22 dicembre 2015 da Associazione nazionale costruttori edili, Aci – produzione e lavoro, Anaepa Confartigianato edilizia, Cna costruzioni, Claai, Aniem Confimi, Anier Confimi, Confapi Aniem, Fenaul – Uil, Filca – Cisl e Fillea Cgil.
Di conseguenza dalla stessa data vengono meno anche gli obblighi contributivi alle casse edili dovuti dalle norme contrattuali.

Le disposizioni del Dlgs 148/2015
Le previsioni dell'articolo 2 del Dlgs 148/2015 portano le parti ad abrogare le norme contrattuali di settore in materia di Cig per i lavoratori apprendisti e il relativo obbligo contributivo alle casse edili.
Tale norma disciplina infatti l'applicabilità ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante della normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, ivi compresi gli obblighi contributivi verso l'Inps.

Più precisamente l'articolo 2 evidenzia come:
- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che rientrano nel campo di applicazione delle sole integrazioni salariali straordinarie, siano destinatari dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale (lettera b), comma 1, articolo 21 del Dlgs 148/2015);
- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie e di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie, siano destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari di integrazione salariale.

Le norme contrattuali abrogate
A decorrere dal 1° settembre 2015 sono abrogate dunque le parti relative al trattamento di Cig in favore dei lavoratori apprendisti contenute nelle seguenti disposizioni contrattuali:
- settore edilizia industria: articolo 92;
- settore edilizia artigianato: articolo 17 dell'allegato D e allegato L;
- settore edilizia cooperative: articolo 31;
- settore edilizia piccola industria Confimi: punto “Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti“ dell'articolo 94;
- settore edilizia piccola industria Confapi: punto “Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti“ dell'articolo 94.

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