Contrattazione

All’agenzia delle Entrate parte lo smart working

di Rossella Quintavalle

Agenzia delle Entrate-Riscossione e le segreterie nazionali di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca dopo gli ultimi due accordi sottoscritti a marzo e aprile scorso su contrasto alle molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro e ferie solidali, il 15 maggio si sono nuovamente riuniti per sottoscrivere un'intesa sperimentale in materia di smart working della durata di 12 mesi dalla data di stipula del primo accordo individuale.

Nel rispetto di quanto sancito al riguardo nella legge 81/2017, capo II, articoli 18-23, giungono a completezza le disposizioni già sottoscritte nell'accordo quadro del 10 gennaio 2019. I lavoratori che potranno formulare richiesta per lavoro agile sono tutti i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, a eccezione di dirigenti e quadri direttivi con ruolo di responsabile, degli addetti allo sportello, degli ufficiali della riscossione, dei messi notificatori, turnisti, del personale con anzianità di servizio inferiore a tre; restano esclusi, inoltre, i dipendenti impiegati negli uffici indicati nell'allegato 2 dell'intesa in esame.

La richiesta di prestazione lavorativa in smart working è su base volontaria e potrà essere accordata a non più di 150 dipendenti, di cui 50 per gli uffici della direzione centrale e 100 per la rete. I dipendenti dovranno presentare domanda al proprio responsabile e per conoscenza alla direzione delle risorse umane, alla quale seguirà la sottoscrizione di un accordo individuale atto a definire la durata e la modalità dello svolgimento del lavoro (schema allegato all'accordo).

Nulla cambia relativamente alla categoria di appartenenza del lavoratore e alle caratteristiche di autonomia e flessibilità proprie di tale tipologia di prestazione lavorativa. L'attività svolta dovrà soddisfare precise caratteristiche tra cui l'idoneità all'uso abituale dei supporti informatici, la riservatezza dei dati trattati al di fuori dell'azienda, i processi standard che assicurino la qualità e la quantità del lavoro, il rispetto delle norme poste a condizione della salute sui luoghi di lavoro e una facilitata comunicazioni con la sede e il proprio responsabile.

Nell'accordo individuale potrà essere prevista 1 giornata/settimana di prestazione lavorativa in smart working, la cui collocazione sarà individuata dal lavoratore in accordo con il proprio responsabile, fino a un massimo di 5 giorni al mese non cumulabili tra loro; l'eventuale spostamento, non occasionale, dei giorni stabiliti, dovrà essere comunicato con almeno una settimana di preavviso. La prestazione lavorativa verrà resa, entro i limiti della durata massima dell'orario di lavoro, nel luogo esterno all'azienda concordato, ma senza riconoscimento alcuno di qualsiasi indennità di trasferta, non essendo prevista alcuna variazione della sede di lavoro assegnata. Per tali lavoratori non sono previste, di norma, prestazioni di lavoro straordinario. Durante la giornata lavorativa il dipendente, fornito di computer portatile, dovrà rendersi reperibile, ed eventuali assenze anche temporanee dalla postazione di lavoro dovranno essere tempestivamente comunicate al proprio responsabile.

Il trattamento economico spettante in smart working sarà in linea con quello applicato agli altri lavoratori, così come saranno garantiti i diritti individuali e collettivi sindacali. È inoltre stabilito che, per le giornate in smart working, resteranno sospese l'erogazione del buono pasto ed eventuali indennità di pendolarismo o altre analoghe indennità in dote al lavoratore.

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