Rapporti di lavoro

Ultimi controlli sul 770: gli errori da evitare

di Matteo Ferraris

Entro giovedì 31 ottobre scade il termine per presentare il modello 770. La scadenza coincide con un termine che in passato era proposto in deroga alle scadenze ordinarie. Con una recente variazione normativa, il termine è, ora, fissato a fine ottobre in modo definitivo attraverso l'inserimento della scadenza al comma 3-bis dell'articolo 4 del regolamento che fissa i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali (DPR n. 322/1998).

La dichiarazione assorbe in sé anche la gestione dei dati un tempo comunicati nel cosiddetto "770 ordinario", principalmente riferibili a redditi di capitale. Tale sezione, da quest'anno viene indirettamente interessata dall'equiparazione del trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 (da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa). Su tali redditi si applica un'imposta sostitutiva attraverso una ritenuta indicata.

Tale flusso operativo coinvolge i quadri SI e SK.
Con riferimento ai redditi connessi ad attività lavorativa, invece, il modello 770 contiene prevalentemente i dati relativi
- alle ritenute operate su somme corrisposte nell'anno 2018 dal primo gennaio al 31 dicembre,
- ai relativi versamenti e compensazioni.

I dati dei redditi, un tempo recati nei quandri interni al modello e intestati alle "comunicazioni" dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, sono trasmessi attraverso la Certificazione Unica con flussi telematici autonomi e distinti rispetto a quelli del 770.

A seguito di tale riorganizzazione della funzione del modello, la scadenza consente di verificare quanto effettuato e, eventualmente, correggere errori commessi durante la fase della gestione operativa delle ritenute.

Il caso di errore più frequente è l'errore di digitazione di un codice tributo nella fase di compilazione della delega F24.

Nel caso di errata indicazione nel modello di pagamento F24 del codice tributo, la regolarizzazione può essere effettuata esclusivamente con comunicazione presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate (cfr. circ n. 5/E/2002) ovvero attraverso il canale telematico "Civis".

Se la correzione viene richiesta prima della scadenza, la compilazione del quadro ST deve poi essere effettuata riportando, con le ordinarie modalità, il codice tributo corretto.

Le procedure di verifica consentono, altresì, la gestione della correzione di omessi o tardivi versamenti associati al ravvedimento operoso. In particolare, occorre esporre nell'importo versato di casella 7, il valore di quanto indicato nell'importo a debito della delega di pagamento F24 a seguito del ravvedimento; l'importo è comprensivo degli interessi calcolati al tasso legale per i giorni di ritardo ma tali valori sono esposti poi separatamente nel rigo 8 e deve essere barrata la casella 9. La sanzione invece non deve essere riportata nel 770.

Prima della scadenza del termine del 31 ottobre, altresì possibile porre rimedio, a una dichiarazione già presentata. La rettifica o l'integrazione implicano la compilazione di una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "Dichiarazione integrativa". Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs.n. 472 del 1997).

Il sostituto d'imposta puòintegrare la dichiarazione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta e fatta salva l'applicazione delle sanzioni, ferma restando l'applicazione del ravvedimento operoso.

Qualora, invece, sia già stata presentao il modello 770/2019 e si voglia sostituire la dichiarazione, occorre inviare nuovamente la dichiarazione, corretta nei dati oggetto di integrazione o correzione, barrando nel frontespizio del modello la casella "Correttiva nei termini".

Per molti operatori, il 770 è, dunque, limitato al controllo e alla corretta compilazione dei versamenti effettuati nel corso del periodo di imposta 2018 con alimentazione dei prospetti ST, SV e SX. A tal proposito segnaliamo che con provvedimento direttoriale n. 188633 del 7 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità di esposizione dei dati di versamento nel quadro ST del modello 770 – Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive.

In particolare, l'Agenzia ha precisato che l'esposizione dei dati di versamento deve essere effettuata, parimenti a quanto già previsto per le addizionali comunali, in forma aggregata: i versamenti che presentino identiche informazioni relativamente alla data di versamento, al codice tributo e al periodo di riferimento nonché, per la Sezione II, al Codice regione, dovranno pertanto essere indicati in materia unitaria.

Le istruzioni precisano, tuttavia, che, in presenza di versamenti aventi medesime caratteristiche ma codificati con note diverse, sarà necessario compilare più righi, non potendosi in tal caso seguire il criterio dell'esposizione aggregata.

E' facile prevedere che la novità potrebbe implicare un impatto organizzativo e informatico. Sicuramente l'esposizione del dato di sintesi comporterà per gli operatori un'attività di riconciliazione supplementare di cui non si avvertiva la necessità.
Da ultimo ricordiamo che le istruzioni ministeriali forniscono indicazioni puntuali in relazione alla possibilità di frazionare in più flussi, per un massimo di tre, l'invio dei relativi dati.

Con il 770/2019 tale modalità di invio frazionato viene concessa anche ai sostituti che non si avvalgono di soggetti terzi incaricati, attraverso l'introduzione della casella "Sostituto" nella sezione "Quadri compilati e ritenute operate". A tal fine, laddove il sostituto voglia autonomamente trasmettere separatamente in più flussi i dati inclusi nel modello 770, dovrà darne esplicita indicazione nel frontespizio, barrando nella sezione "Quadri compilati e ritenute operate" la casella corrispondente al flusso trasmesso. Nella sezione "Gestione separata" dovranno invece essere barrata la casella "Sostituto" e quella corrispondente alla tipologia di ritenute inviate con altro flusso.

L'innovazione riproduce lo schema organizzativo molto diffuso nelle aziende medio-grandi in cui l'area del lavoro autonomo e provvigioni è governato dalla "contabilità" mentre le ritenute sui redditi di lavoro sono presidiati dalle "paghe", come gergalmente definiamo l'amministrazione dle personale.

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