Rapporti di lavoro

Solidarietà difensiva in deroga: durata invariata per gli accordi entro il 14 ottobre 2015

di Mauro Marrucci

I contratti di solidarietà difensivi di tipo “b” mantengono la durata biennale prevista dalla legge unicamente se sono stati stipulati entro il 14 ottobre 2015. A stabilirlo è l'articolo 1, comma 305, della legge 208/2015 (legge di Stabilità per il 2016) il quale, in attuazione dell'articolo 46, comma 3, del Dlgs 148/2015 – emanato per il complessivo riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro – ha precisato che le disposizioni in materia di contratto di solidarietà in deroga «trovano applicazione per l'intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016».

La disposizione riguarda il contratto di solidarietà difensivo stipulato ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, del Dlgs 148/1993, convertito con modificazioni dalla legge 236/1993, introdotto nell'ordinamento al fine di evitare i licenziamenti collettivi nelle imprese non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria.
Per le conseguenze della crisi, con il Dl 185/2008 ne fu estesa l'utilizzazione anche per evitare i licenziamenti plurimi individuali.

Per quanto disposto dalla norma, ai soggetti datoriali che ricorrano alla solidarietà difensiva in argomento viene corrisposto, in rate trimestrali, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario, ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati.

L'ambito normativo qui appena tratteggiato è stato ripreso dalla direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del ministero del Lavoro con la nota 11 gennaio 2016, numero 524 con cui, richiamando le disposizioni dettate dall'articolo 46, comma 3, del decreto ammortizzatori, ha ricordato che l'ultimo giorno valido per la stipula del contratto di solidarietà di tipo “b” è comunque il 30 giugno 2016. Facendo seguito all'ulteriore dettato della legge di Stabilità, il ministero ha precisato che tutti i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 – quindi fino al 14 ottobre 2015 - saranno applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti, quindi anche per due anni. Di contro, i contratti stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 potranno essere applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nella circostanza in cui il verbale di accordo sindacale prevedesse una scadenza del periodo interessato alla solidarietà successiva alla data richiamata.

La spesa sarà affrontata con le risorse cronologicamente assegnate previo il ricorso all'esaurimento di quelle residue degli anni precedenti - compresi 140 milioni di euro autorizzati dall'articolo 4, comma 1, del Dl 65/2015 - e successivamente con l'impiego di 60 milioni di euro messi a disposizione dalla legge di Stabilità 2016.

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