Adempimenti

Il whitstleblowing esteso alle imprese con più di 50 addetti

di Antonio Carino e Giampiero Falasca

La nuova direttiva comunitaria sul whistleblowing, approvata il 7 ottobre dal Consiglio europeo, potrebbe avere un impatto rilevante sulla normativa vigente nel nostro paese (legge 179/2017). I principi introdotti a livello comunitario dovranno, infatti, trovare attuazione nei singoli Stati membri entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva, e questo lavoro di trasposizione renderà necessaria la modifica delle regole nazionali incompatibili con essa.

Il primo aspetto della legge 179/2017 che potrebbe essere interessato da cambiamenti riguarda l’ambito di applicazione delle regole sul whistleblowing: mentre la normativa italiana si applica, nel settore privato, solo alle imprese che hanno adottato il modello organizzativo 231, la direttiva riguarda tutte le imprese con piu di 50 dipendenti, a prescindere dall’adozione del modello 231. Un piccolo cambiamento riguarda anche il settore pubblico, dove oggi la disciplina italiana si applica senza eccezioni, mentre le regole Ue lasciano libertà agli Stati di esentare i Comuni con meno di 10mila abitanti e gli enti pubblici con meno di 50 dipendenti.

Quanto al tipo di condotte che possono essere oggetto di segnalazione, attualmente nel settore pubblico vengono considerate quelle conosciute nell’ambito del rapporto di lavoro, mentre nel privato le condotte rilevanti ai fini del modello 231 (quindi sulla base delle attività a rischio individuate nel modello). La direttiva considera, invece, tutte le violazioni relative ad alcuni specifici settori, tra i quali rientrano appalti, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, tutela dell’ambiente e dei consumatori.

Si allarga anche il campo dei soggetti tutelati nella veste di segnalanti: vengono inclusi gli azionisti delle società, i soggetti che assistono i whistleblower, gli ex dipendenti e coloro che hanno conosciuto gli illeciti in fase di selezione per essere assunti.

Dal punto di vista delle tutele per il segnalante, la direttiva aggiunge alcuni strumenti molto forti (riassunzione provvisoria, accesso gratuito a informazioni per la tutela, assistenza legale e finanziaria). Molto rilevante, in questo ambito, l’esclusione di responsabilità in alcuni tipi di procedimento (diffamazione, violazione del copyright o del segreto, anche industriale, tutela dei dati personali, risarcimento danni in ambito civile, pubblico e giuslavoristico).

Cambiano anche le condizioni necessarie per applicare le tutele: gli strumenti di protezione si applicano, infatti, ogni volta che il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che le informazioni fossero vere al momento della segnalazione, a patto che abbia seguito le procedure interne. Nella normativa italiana, invece, la tutela non è garantita nei casi in cui sia accertata la responsabilità penale per diffamazione o quella civile per dolo o colpa grave, rispetto al settore pubblico (nulla si dice in merito al settore privato).

Infine, c’è qualche differenza nell’approccio verso le segnalazioni anonime: in Italia per il settore pubblico l’Anac presuppone l’identificazione del soggetto segnalante, mentre in ambito privato le segnalazioni anonime sono nella pratica ammesse. La direttiva ammette l’anonimato, pur lasciando agli Stati la facoltà di decidere se gli enti e le autorità pubbliche siano obbligati ad accettare questo tipo di segnalazioni.

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