Collaborazioni occasionali alla luce Dlgs 81/2015
di Alberto Bosco
Le collaborazioni occasionali erano disciplinate dall’articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 20013, n. 276, e precisamente dall’articolo 61 che individuava come tali “i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5.000”, per le quali non occorreva...
Cuneo contributivo e azzeramento della contribuzione sull'apprendista di 2 livello
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Welfare aziendale, rimborso retta universitaria del figlio non fiscalmente a carico
di Roberto Vinciarelli