Niente taglio per le pensioni d’oro ottenute con il cumulo dei contributi
Con la circolare 62/2019 pubblicata il 7 maggio (si veda il Sole 24 ore di ieri), l’Inps affronta per la prima volta il tema del taglio alle pensioni d’oro introdotto dalla legge di bilancio del 2019, introducendo un’inaspettata esenzione per i trattamenti ottenuti con il cumulo contributivo.
La legge 145/2018 ha previsto un contributo di solidarietà dal 2019 al 2023 per tutte le pensioni che superino l’importo lordo annuo (rata di tredicesima inclusa) di 100.000 euro. Per determinare il valore complessivo delle pensioni oggetto del taglio saranno considerati tutti i trattamenti pensionistici diretti (dunque sia la pensione di vecchiaia, sia quella anticipata, ma anche quelle supplementari) fruiti dallo stesso beneficiario e liquidati a carico delle gestioni Inps. Il taglio parte dal 15% (per i primi 30.000 euro eccedenti i 100mila) e arriva al 40% per la quota eccedente i 500.000 euro.
La norma esclude apertamente dal proprio raggio d’azione le pensioni erogate in funzione dell’invalidità del soggetto (assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità e di privilegio), nonché pensioni indirette e di reversibilità e quelle corrisposte alle vittime del dovere o di azioni terroristiche. Fra i trattamenti esclusi dal taglio non vengono tuttavia richiamate dalla circolare Inps le pensioni di vecchiaia anticipate erogate ai soggetti con almeno l’80% di invalidità, in base al Dlgs 503/1992, articolo 1, comma 8 (all’età di 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini), purtroppo non menzionate nemmeno dalla norma in esame.
La circolare ricorda poi che per fare scattare il contributo di solidarietà è necessario che le pensioni computate contengano almeno una quota afferente al sistema di calcolo retributivo, in quanto l’articolo 1, comma 263, della legge 145/2018 fa salve dal taglio anche le pensioni «interamente liquidate con il sistema contributivo». Per questo motivo, la Circolare Inps esclude dal taglio i trattamenti in totalizzazione (anche se in realtà non sempre queste sono liquidate con il sistema contributivo), le pensioni o le quote di pensione a carico della gestione separata così come quelle ottenute con il “vecchio cumulo” del Dlgs 184/1997 per pensioni contributive.
Ciò che appare invece fortemente innovativo rispetto al tenore letterale della norma è la menzione del cumulo contributivo della legge 228/2012 che, dal 2017, consente di cumulare contributi accantonati anche presso le casse dei liberi professionisti. Nella circolare il taglio delle pensioni d’oro appare completamente neutralizzato per qualsiasi trattamento liquidato in cumulo, anche qualora la pensione in esame fosse interamente liquidata con il sistema retributivo e non contenesse alcun contributo afferente a una cassa professionale, come se la pensione in cumulo in base alla legge 228/2012 rappresentasse una sorta di genere a sé stante e pertanto immune dalle peculiarità delle gestioni Inps, ivi incluso il contributo di solidarietà.
Tale interpretazione appare inoltre fortemente innovativa, anche rispetto alla prassi già consolidata di Inps di applicare il trattamento peggiorativo dell’articolo 1, comma 707, della legge 190/2014) per la quota accantonata dal 2012 delle pensioni integralmente retributive, anche nel caso fossero richieste in cumulo.