Rapporti di lavoro

Aree soggette a reindustrializzazione: in arrivo la proroga della mobilità in deroga

di Mauro Marrucci

Emanate le disposizioni relative alla proroga per il 2015 dell'indennità di mobilità in deroga a favore dei lavoratori che hanno beneficiato del trattamento CIGS, ex articolo 4, comma 21, della legge n. 608/1996. È quanto emerge dal messaggio 28 gennaio 2016, n. 360 dell'INPS che fa seguito al Decreto Interministeriale (Lavoro-Economia) n. 253 dello scorso 7 gennaio.
Ne sono beneficiari i lavoratori licenziati dalle aziende situate nelle aree geografiche soggette a reindustrializzazione - per le quali il Governo, a suo tempo, abbia stipulato protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni o con le parti sociali - i cui nominativi, individuati dal Ministero del lavoro con specifici decreti, sono riportati nel messaggio INPS n. 33820 dell'11 giugno 1999.
Destinatari della misura di sostegno prorogata sono i lavoratori che, prima del licenziamento, hanno beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 4, comma 21, della legge 26 novembre 1996, n. 608 e che siano effettivamente impegnati in lavori socialmente utili.
Ai fini dell'erogazione del trattamento è stato disposto un finanziamento di euro 581.219,46 (di cui euro 309.131,24 per il trattamento di mobilità ed euro 272.088,22 per CIG), a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione.
La misura dell'indennità di mobilità, da corrispondere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, è tuttavia ridotta del quaranta per cento.
Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, l'Istituto assicuratore è tenuto a controllare i flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni stabilite dal Decreto e a darne riscontro ai competenti ministeri del Lavoro e dell'Economia.
Ai beneficiari della prestazione, al ricorrere delle condizioni di legge, spetta anche l'assegno per il nucleo familiare e l'accreditamento della contribuzione figurativa.
Se il lavoratore, antecedentemente al 1° gennaio 2016, sia stato assunto a tempo indeterminato o collocato in pensione, decade dal beneficio. A tale fine, durante la fase di gestione della domanda, gli operatori dell'Istituto dovranno inserire in procedura, nell'apposito campo, la data dell'1.1.2016 o quella anteriore di decadenza dalla prestazione in quanto, l'assenza della compilazione del dato, impedisce l'effettuazione del pagamento.
Non appena la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni dell'INPS avrà proceduto con l'aggiornamento del programma relativo ai codici di intervento di cui trattasi, sarà quindi consentito l'erogazione dell'indennità di mobilità così prorogata.

Decreto Interministeriale 7 gennaio 2016, n. 253

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