Adempimenti

Premi di produttività, decontribuzione anche per il contributo aggiuntivo Ivs

di Paolo Rossi

La contribuzione aggiuntiva Ivs dello 0,50%, prelevata annualmente dal Tfr del lavoratore, rientra nell'ambito di applicazione della decontribuzione prevista per i premi di produttività. E' quanto precisa l'Inps nel messaggio 10 maggio 2019, n. 1817.
L'Istituto torna sul tema della riduzione contributiva prevista dall'articolo 55 del Dl 24 aprile 2017 n. 50, con riguardo ai premi di produttività del settore privato, e particolarmente sulla possibilità di includere nella contribuzione agevolata anche il contributo aggiuntivo Ivs pari allo 0,50% della retribuzione imponibile di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297. L'argomento, infatti, era già stato trattato ampiamente nella circolare n. 104/2018 diramata nello scorso mese di ottobre.
Dunque, con riferimento alla contribuzione aggiuntiva Ivs a carico del datore di lavoro, prevista dall'articolo 3, comma 15, della legge 297/82, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, l'Istituto precisa che la stessa rientra nell'ambito di applicazione della citata decontribuzione.
In continuità con quanto previsto in relazione all'incidenza su tale aliquota aggiuntiva dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello, i datori di lavoro che fruiscono della riduzione contributiva sui premi di produttività applicano la suddetta riduzione anche sull'aliquota aggiuntiva dello 0,50% citata.
In considerazione del fatto che il comma 16 del citato articolo 3 prevede una detrazione dalla quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo, una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo Ivs sul premio, il datore di lavoro non dovrà operare il correlato abbattimento sulla quota annua del trattamento di fine rapporto del lavoratore.
Torna utile rammentare, altresì, che la novella del 2017 ha introdotto, con riferimento ad una quota dei premi di risultato non superiore a 800,00 euro, le seguenti misure:
a) una riduzione, pari a 20 punti percentuali, dell'aliquota contributiva Ivs a carico del datore di lavoro;
b) l'esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente;
c) la corrispondente riduzione dell'aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico.
L'aliquota Ivs da valutare ai fini della riduzione è quella in vigore nel mese di corresponsione del premio agevolabile (principio di cassa).
Trattandosi di una riduzione dell'aliquota non avente una funzione di incentivo all'assunzione la stessa è cumulabile con altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente.
In questi casi, l'aliquota a carico del datore di lavoro su cui operare la riduzione dei venti punti è quella al lordo di eventuali agevolazioni, che andranno ad operare sulla contribuzione residua dovuta.
La norma sulla decontribuzione richiama altresì la necessità di coinvolgere pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto interministeriale 25 marzo 2016, il quale illustra, all'articolo 4, gli strumenti e le modalità di tale coinvolgimento. In sostanza, le indicazioni di prassi fin qui raccolte portano a concludere che per coinvolgimento paritetico dei lavoratori devono intendersi gli schemi organizzativi del flusso di lavoro mirati a motivare il personale e a coinvolgerlo attivamente nei processi di innovazione, escludendo che tale finalità possa attuarsi con forme di mera consultazione dei lavoratori.

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