di Imbriaci Silvano

La domanda

Tra la domanda di permessi ex legge 104/1992, da fruire ad ore da parte del lavoratore disabile, e l'effettiva autorizzazione rilasciata dall'INPS, trascorre un periodo, a volte anche lungo di un mese o due, in cui il lavoratore è nella situazione in cui potenzialmente dovrebbe averne diritto, ma ancora non è in possesso del documento autorizzativo. Può iniziare a fruire delle ore e poi l'azienda scomputa l'importo corrispondente dall'uniemens o nel frattempo deve utilizzare le proprie ore di ferie senza possibilità di recupero? Nel caso in cui il disabile debba sottoporsi a visita medica in altra città il coniuge che lo accompagna ha diritto al permesso grave infermità di cui al D.Lgs 53/2000?

Il presupposto per il diritto ai permessi ex l. n. 104 è rappresentato dalla situazione di handicap in stato di gravità come accertata in sede di apposita Commissione ASL (relativamente alla propria situazione o a quella del familiare che si assiste). Una volta presentata la domanda all’INPS i tempi che normalmente occorrono per il rilascio dell’autorizzazione non possono pregiudicare il diritto del beneficiario. Per questo il lavoratore può, dal giorno successivo alla presentazione della domanda, formulare la richiesta di fruizione al proprio datore di lavoro, allegando la documentazione presentata all’INPS (numero di protocollo) con la certificazione attestante lo stato di gravità rilasciata dalla ASL, prima che la stessa sia convalidata in via definitiva dall’INPS. Ovviamente, nel caso in cui l’INPS neghi l’autorizzazione, i permessi già retribuiti saranno comunque addebitati al lavoratore. Peraltro l’INPS autorizza i lavoratori a fruire dei permessi anche in una fase anteriore, in attesa del pronunciamento dell’ASL, quando la relativa domanda sia risalente e vi sia certificazione accertata da medico specialista in servizio presso la ASL che attesti la situazione di gravità. Il lavoratore, al momento della presentazione della domanda all’INPS, allegherà alla richiesta copia della domanda presentata alla commissione e la dichiarazione con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, siano risultate indebite (INPS, circ. 3.3.2006 n. 32). Quanto alla seconda parte del quesito, il Ministero del Lavoro ha fornito (nota prot. n. 25/I/16754 del 25 novembre 2008) varie indicazioni in ordine alla nozione di grave infermità per la fruizione dei permessi ex art. 4 l. n. 53/2000. In sostanza riallinea la nozione di grave infermità a quella di gravi motivi che legittimano la fruizione di congedi per eventi o cause particolari. Le patologie che danno luogo all’handicap in stato di gravità, a parere di chi scrive, possono legittimare la richiesta di permesso per accompagnare il coniuge ad una visita fuori città. Tali permessi (3 giorni) sono cumulabili con quelli previsti dalla Legge 104.

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