Adozione internazionale, congedo parentale solo dall’ingresso in Italia
Secondo quanto deciso con la sentenza 14678/2019 dalla Corte di cassazione, in caso di adozione internazionale il congedo parentale può essere fruito solo dall'ingresso del bambino in Italia.
La Corte d'appello di Torino ha ritenuto legittima la fruizione del congedo parentale dal giorno in cui un tribunale straniero ha disposto l'inserimento del minore nella nuova famiglia (20 dicembre). L'adozione a opera dello stesso tribunale è stata ufficializzata il 12 gennaio e l'autorizzazione all'ingresso in Italia da parte della presidenza del Consiglio dei ministri è arrivata il 2 febbraio. Secondo i giudici di secondo grado, l'articolo 36 del Dlgs 151/2001 fa riferimento all'ingresso del minore in famiglia e non all'ingresso dello stesso in Italia. E una diversa interpretazione della norma determinerebbe una disparità con il congedo per l'adozione nazionale che può essere fruito dall'ingresso in famiglia.
La Corte di cassazione delinea i congedi disponibili. In caso di adozione nazionale il congedo di maternità spetta nei cinque mesi seguenti all'ingresso del minore in famiglia. Con la procedura internazionale i cinque mesi possono essere fruiti prima dell'adozione, durante il periodo trascorso all'estero, oppure nei cinque mesi successivi all'ingresso in famiglia. Inoltre se non si utilizza il congedo di maternità all'estero si può avere un congedo non retribuito e senza indennità. Il congedo parentale, invece, è sottoposto alle medesime regole sia per le adozioni nazionali che internazionali.
Secondo i giudici, il periodo di avvicinamento della famiglia al bambino che si verifica all'estero non corrisponde però all'ingresso in famiglia, cosa che farebbe scattare il diritto al congedo parentale. L'ingresso del minore in famiglia dal punto di vista giuridico, in caso di adozione internazionale, si realizza con l'arrivo del nucleo in Italia.
Tenuto conto di ciò, non c'è disparità di trattamento tra la fruizione del congedo parentale in caso di adozione nazionale e internazionale (ipotizzata dalla Corte d'appello), perché in entrambi i casi fa testo l'ingresso del bambino nella famiglia quando si trova in Italia come esplicitato da questo principio di diritto contenuto nella sentenza: «In ipotesi di adozione internazionale, il congedo parentale da parte del padre adottivo di minore straniero, ai sensi dell'articolo 36 del Dlgs 151/2001, non può essere fruito prima dell'ingresso del minore nel territorio nazionale dello Stato italiano perché solo dopo tale evento avviene il definitivo ingresso del minore in famiglia ed inizia a decorrenza l'arco temporale previsto dal medesimo articolo per la fruizione del congedo».
Il Collegato lavoro in attesa dell’approvazione in Senato
di Andrea Musti, Jacopomaria Nannini