Assenze giustificate per il bene dell’assistito
Per poter assistere una persona con handicap grave, l’articolo 33 della legge 104/1992 consente a coniuge, parenti o affini entro il secondo/terzo grado, di beneficiare di un permesso mensile di tre giorni, se lavoratori dipendenti. Si tratta di uno strumento piuttosto utilizzato, ma al contempo anche motivo di contenzioso tra datori di lavoro e dipendenti, con relative pronunce dei giudici.
Scorrendo queste ultime si trovano indicazioni utili su come applicare praticamente quanto previsto dalla norma. Il comma 3 dell’articolo 33 stabilisce che la persona handicappata non deve essere ricoverata a tempo pieno per poter chiedere i permessi. La sentenza 21416/2019 della Corte di cassazione sottolinea però che i permessi possono essere fruiti se il familiare è ricoverato presso strutture di tipo sociale (case di riposo, per esempio) perché in tal caso non c’è assistenza sanitaria continuativa, diversamente da quanto avviene nelle strutture ospedaliere o assimilabili ad esse. In quest’ultimo caso non è possibile richiedere il permesso 104/1992.
Sulle attività che si possono o non possono svolgere durante i giorni di permesso, la giurisprudenza fornisce un’indicazione piuttosto chiara. Vietato utilizzare i giorni non lavorati per attività di proprio interesse, ma non c’è nemmeno l’obbligo di rimanere accanto alla persona da accudire 24 ore su 24. Consentito, quindi, fare la spesa, andare all’ufficio postale o sbrigare altre pratiche nell’interesse dell’assistito (Cassazione, ordinanza 23891/2018), e via libera anche all’assistenza fornita in ore del giorno differenti da quelle dell’orario lavorativo (Cassazione 21529/2019, relativa a una persona che assisteva l’ex moglie nelle ore serali).
Si è inoltre tutelati a fronte di possibili trasferimenti del luogo di lavoro, ammessi solo per esigenze organizzative o tecnico-produttive che non consentono soluzioni alternative.
Tuttavia, per evitare abusi, il datore di lavoro può ricorrere a indagini investigative e, inoltre, occorre ricordare che se si utilizza il congedo straordinario previsto dall’articolo 42 del Dlgs 151/2001 i vincoli per il lavoratore sono molto più stringenti.