Rapporti di lavoro

Nel settore radiotelevisivo i contratti collettivi possono individuare ulteriori attività stagionali

di Antonio Carlo Scacco

I contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rispettive Rsa/Rsu possono individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali nel settore radiotelevisivo rispetto a quelle già indicate dal Dpr 1525 del 1963: lo ribadisce la risposta all'interpello 6/2019 del 2 ottobre formulato da Confindustria radio televisioni.

La conferma segue quanto già illustrato dal medesimo dicastero nella nota numero 15 del 20 maggio 2016 e nella circolare 18/2014, laddove era già stato chiarito che quanto alle ragioni di "stagionalità" che possono determinare l'esclusione dal computo del lavoratore a termine, ferme restando le ipotesi elencate nel Dpr 1525/1963, «ulteriori ipotesi possono essere rintracciate nell'ambito del contratto collettivo applicato, anche aziendale».

È solo il caso di ricordare che ai contratti a termine stagionali non si applicano molte limitazioni previste ordinariamente per gli altri contratti a termine (la disciplina sulle causali, i limiti di durata massima previsti dal decreto dignità, la regola dello stop and go eccetera).

Nello stesso interpello si è richiesto inoltre la possibilità di stipulare contratti di lavoro stagionali nel settore radiotelevisivo relativamente al personale artistico, giornalistico, impiegatizio e/o operaio addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita in base al numero 49 dell'elenco allegato al Dpr 1525/1963.

La risposta del ministero, conformemente a quanto già ribadito nella precedente risposta a interpello 6/2014, è stata affermativa. Ciò perché il rinvio medio tempore al Dpr 1525/1963, contenuto nel Dlgs 81/2015, in base al quale la disposizione in materia di pause tra contratti a termine non trova applicazione nei confronti delle attività stagionali individuate da apposito decreto ministeriale, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, avviene in sostituzione dell'emanando decreto ministeriale e non anche delle ulteriori ipotesi di esclusione individuate dalla contrattazione collettiva.

In proposito rileva la stessa ratio, già fatta propria dalla vecchia legge 230/1962 e tuttora valida, orientata all'implementazione delle ipotesi di apposizione del termine nello specifico settore dello spettacolo, sia per «il personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli», sia per il personale diverso come, ad esempio, il personale operaio e impiegatizio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©