Esonero contributivo triennale
La norma non condiziona l’operatività del beneficio alle conferme in servizio di altri dipendenti. Deve quindi ritenersi che l’esonero spetti (se sono rispettati i criteri generali per la fruizione degli sgravi contributivi) anche laddove lo stesso datore di lavoro abbia appena licenziato un lavoratore in prova che svolgeva le medesime mansioni del nuovo assunto. Altra questione è la legittimità del patto di prova, che deve essere stipulato per iscritto e firmato prima dell’inizio della prestazione e che deve svolgersi in relazione alle mansioni che sono state individuate nella lettera di assunzione.
Telelavoro all’estero obblighi fiscali e previdenziali
di Marcello Ascenzi
Impatriati: regime transitorio
di Marcello Ascenzi
Welfare aziendale e welfare pubblico non riscosso
di Roberto Vinciarelli
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