L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Trasferta lavoratore straniero in Italia

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Buongiorno, vorrei sapere qual è la procedura che deve seguire un'azienda extra-UE per mandare i propri lavoratori in trasferta in Italia e la normativa di riferimento.

La fattispecie indicata nel quesito sembra perfezionare una ipotesi di distacco transnazionale, disciplinato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, adottato in attuazione alla Direttiva 2014/67/UE (cd. Enforcement). Il decreto legislativo utilizza una nozione di distacco "allargato" e si applica alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell’ambito di una prestazione di servizi, distacchino in Italia uno o più lavoratori, abitualmente occupati in altro Stato membro, in favore di altra impresa, sempre a condizione che durante il periodo di distacco permanga il rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato. Sulla base della interpretazione fornita dall’INL nella circolare 1/2017, la normativa richiamata contempla tre diverse ipotesi di distacco temporaneo di lavoratori: • da parte di un’azienda avente sede in un diverso Stato membro presso una propria filiale situata in Italia; • da parte di un’azienda avente sede in un diverso Stato membro presso una azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa (c.d. distacco infragruppo); • nell’ambito di un contratto di natura commerciale (appalto di opera o di servizi, trasporto ecc.), stipulato con un committente (impresa o altro destinatario) avente sede legale o operativa nel territorio italiano. Inoltre rientrano nel campo di applicazione del decreto anche le ipotesi di distacco posto in essere da imprese stabilite in uno Stato terzo/extra UE sempre che le medesime fattispecie non risultino disciplinate da leggi speciali. Sinteticamente i principali adempimenti a carico del distaccante sono i seguenti: effettuare la dichiarazione preventiva di distacco entro le ore 24 del giorno antecedente all'inizio del distacco stesso utilizzando la apposita modulistica Mod. UNI_Distacco_UE nonché la comunicazione di tutte le successive modificazioni entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento (è necessaria la previa registrazione sull’apposito portale ministeriale). Tale adempimento e trova applicazione sia nei confronti delle imprese stabilite in altri Stati membri, sia nei confronti delle imprese stabilite in uno Stato terzo/extra UE (circ INL 3/2016); conservare (predisponendo copia cartacea o elettronica in lingua italiana), la documentazione in materia di lavoro (contratto di lavoro, lettera di assunzione o altro documento contenente le informazioni di cui al decreto legislativo n. 152/1997), i prospetti paga, i prospetti indicanti l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni ec.; nominare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In mancanza, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi (per tutto il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione); nominare un referente incaricato a tenere i rapporti con le parti sociali. Entrambi i nominativi devono essere indicati nella citata comunicazione Mod. UNI Distacco UE.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©