Riassunzione a termine dopo uno stagionale
Dopo un’assunzione a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, a nostro avviso, la successiva riassunzione del medesimo lavoratore con un nuovo contratto a termine - per attività non definite come “stagionali” dal DPR n. 1525/1963 o dai contratti collettivi – richiede che sia specificata la causale (oltre che rispettato lo stop and go). L’articolo 21, co. 01, del D.Lgs. n. 81/2015 infatti dispone che il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, co. 1, e poi precisa che i contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza di tali condizioni (o causali). Da tale norma quindi, pur se implicitamente, si deduce che – nel caso di specie – la causale deve essere indicata, in quanto non si tratta del “primo” contratto a termine tra le medesime parti e neppure si può invocare la norma citata, in quanto la seconda assunzione non riguarda lo svolgimento di attività stagionali.