Autista di pulmann e lavoro a chiamata
Secondo il decreto legislativo n. 81/2015, il contratto di lavoro intermittente può essere concluso: - Per lo svolgimento prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale; - In assenza di una regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, il Ministro del lavoro individua con proprio decreto i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente (art. 13, comma 1, decreto legislativo n. 81/2015); il Ministro del lavoro con il D.M. 23 ottobre 2004 ha individuato nelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo elencate nella tabella approvata con R.D. n. 2657/1923 le ipotesi oggettive per le quali in via provvisoriamente sostitutiva della contrattazione collettiva è possibile stipulare i contratti di lavoro intermittente; - In ogni caso con soggetti con meno di 24 anni di età (purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno) e con più di 55 anni di età. Premesso ciò, non risulta che il contratto collettivo nazionale di lavoro AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI preveda la regolamentazione del lavoro intermittente. Tuttavia la normativa fa riferimento ai “contratti collettivi”, di conseguenza il lavoro intermittente potrebbe essere stato regolamentato attraverso un contratto di secondo livello. Laddove la contrattazione collettiva non disciplini il lavoro intermittente, occorrerà verificare se la figura da assumere sia o meno contemplata dall’apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Al riguardo, in mancanza di tale decreto, si pone la questione circa la possibilità di fare ancora riferimento alle attività discontinue indicate nella tabella del Regio Decreto n. 2657/1923. Ritenendo corretto quest’ultimo riferimento, si ritiene che l’autista di pullman possa rientrare nella casistica di cui al punto 8), vale a dire quello che riguarda il “Personale addetto ai trasporti di persone e di merci (…)”. Ne consegue, in riferimento a quanto appena detto, che appare possibile l’utilizzo del lavoro intermittente (o a chiamata) da parte di un’azienda che intende assumere un autista di pullman.