Previdenza

Massimale contributivo, nessuna esclusione per i dipendenti Pa con previdenza complementare

di Fabio Venanzi


L'esclusione opzionale dal massimale contributivo non può essere esercitato dal personale dipendente di Pubbliche amministrazioni, le quali abbiano istituito forme di previdenza per il proprio personale, con una quota di contribuzione a loro carico, pur in assenza di forme pensionistiche di settore. Lo precisa l'Inps con il messaggio 2847/2019.
Il Dl 4/2019 ha previsto la possibilità, per i pubblici dipendenti, di richiedere l'esclusione dal massimale contributivo nell'ipotesi in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro, a condizione che gli interessati siano destinatari di un sistema di calcolo pensionistico interamente contributivo. Con la circolare 93/2019, l'Inps aveva fornito i primi chiarimenti al riguardo. Nell'ipotesi in cui i lavoratori abbiano esercitato l'opzione, e successivamente aderiscano a forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro, saranno nuovamente assoggettati al massimale contributivo a decorrere dal mese in cui si produrranno gli effetti dell'adesione. Nel caso in cui un lavoratore “contributivo puro” acquisisse lo status di vecchio iscritto, per effetto della valorizzazione di periodi pregressi il 1° gennaio 1996 – come ad esempio per effetto della valorizzazione del riscatto del diploma di laurea – l'eventuale richiesta di esclusione dell'applicazione del massimale contributivo non sarà rilevante, considerato che il lavoratore – per effetto del riscatto – risulterà destinatario di un sistema misto e quindi non soggiacerà più al massimale contributivo. I
lavoratori che hanno già superato il massimale contributivo negli anni precedenti il 2019, dovranno indicare l'anno in cui lo stesso risulta superato per la prima volta.

Il messaggio Inps 2847/19

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