Adempimenti

Cigo autorizzata dalle strutture territoriali dell’Inps

di Massimo Braghin

Con la circolare 7/2016 l'Inps ha fornito le prime istruzioni operative a seguito della nuova disciplina sulla concessione delle integrazioni salariali ordinarie, come previsto dall'articolo 16 del Dlgs 148/2015, che al comma 1 ha stabilito che dal 1° gennaio 2016 verranno concesse direttamente dalla sede Inps territorialmente competente.

La circolare precisa che la nuova competenza riguarderà anche le domande tuttora giacenti e non definite nel 2015, riconducibili sia alla vecchia che alla nuova disciplina, precisando che se lo stato della domanda risulta “trasferita”, questa verrà definita dalla stessa sede che l'aveva presa in carico.

Dalla data di pubblicazione della circolare 7 tutti i provvedimenti di concessione o di reiezione della domanda di Cigo non saranno più riferiti alla commissione provinciale quale organo collegiale decisore, ma indicheranno il nuovo organo monocratico nella persona del direttore di struttura o di un dirigente suo delegato.

Di particolare importanza risulta la correlazione tra sede competente e unità produttiva, e a questo proposito l'istituto di previdenza, riallacciandosi alla circolare 197/2015 e al messaggio 7336/2015, ne aggancia il concetto in generale al requisito dell’autonomia organizzativa e, nel settore edilizia, parificando i cantieri come unità produttive stabilendo che «la costituzione e il mantenimento degli stessi deve essere in esecuzione di un contratto d'appalto e i lavori devono avere una durata minima di almeno sei mesi», con automatica esclusione di tutti quelli che non soddisfano tali requisiti.

Pertanto le caratteristiche necessarie affinchè si configuri una struttura territorialmente competente per la concessione di una istanza di Cig ordinaria saranno i seguenti:

a. la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l'azienda, se l'ubicazione dell'unità produttiva si trova nella stessa provincia dove è iscritta l'azienda;

b. se invece l'unità produttiva è ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritta l'azienda, la sede Inps territorialmente è quella presso cui è ubicata l'unità produttiva;

c. se l'unità produttiva è fuori provincia rispetto alla sede Inps presso cui è iscritta l'azienda di riferimento, ed è ubicata in un'area metropolitana o in una provincia con almeno una agenzia complessa, la sede territorialmente competente è la direzione metropolitana oppure la direzione provinciale, a prescindere dalla circoscrizione territoriale in cui è ubicata tale unità produttiva;

d. nel caso infine di cantieri non qualificabili come unità produttiva, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l'azienda.

Per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti legittimati ad adottare i provvedimenti amministrativi di concessione dell’integrazione salariale ordinaria o di reiezione della domanda, in base a quanto previso dalla circolare 197/2015, la competenza viene assegnata ai direttori di sede, tenendo conto di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 16 del Dlgs 148/2015 e cioè che fino al momento dell'adozione dell'apposito decreto ministeriale, le stesse strutture territorialmente competenti, in sede di istruttoria della domanda, continueranno a osservare i criteri di esame delle domande di concessione già applicati dalle commissioni provinciali.

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