Previdenza

Indennità al 20-30% di iscritti in più

di Matteo Prioschi

Riduzione da tre a un mese del requisito contributivo minimo per accedere all’indennità di malattia o di degenza ospedaliera, a quella per congedo di maternità o parentale, all’indennità di disoccupazione per gli iscritti alla gestione separata Inps.

La conversione in legge del Dl 101/2019 conferma quanto già previsto dal provvedimento del governo e in vigore dal 5 settembre.

Le indennnità di malattia/degenza e i congedi riguardano gli iscritti in via esclusiva alla gestione che non siano titolari di pensione. Il requisito minimo passa da 3 a 1 mese di contributi che devono essere stati versati nell’anno precedente l’evento. Inoltre viene raddoppiato l’ammontare delle indennità, il cui importo giornaliero viene calcolato in percentuale suddividendo per 365 il massimale contributivo applicato nell’anno di inizio della malattia o della degenza. Di conseguenza, a fronte di 1-4 mesi di contributi l’indennità di malattia è pari all’8% dell’importo calcolato, tra 5-8 mesi sale al 12, da 9 a 12 mesi arriva al 16 per cento. Per la degenza le percentuali raddoppiano e quindi sono del 16, 24 e 32 per cento. Inps applica le nuove disposizioni agli eventi insorti dal 5 settembre 2019, data di entrata in vigore del Dl 101/2019.

Nel 2017 le indennità per malattia sono state 1.100, quelle per ricovero 550, i congedi di maternità 6.000 e i parentali 1.100. Le novità comporterebbero un aumento del 20-30%, mentre la platea complessiva di iscritti è di circa 750mila persone.

La riduzione del requisito contributivo per la Dis-coll vale per gli iscritti esclusivi, non pensionati e senza partita Iva. In questo caso l’arco di riferimento va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la perdita del lavoro. I beneficiari in più dovrebbero essere circa 5mila all’anno (22.500 le domande nel 2018) su mezzo milione di iscritti.

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